Quote latte, istanza transattiva assorbe l’obbligo di ricalcolo (TAR Lombardia n. 1101 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte, ai sensi dell’art. 10-ter del D.L. n. 69/2023 conv. in l. n. 103/2023, assorbe l’obbligo di ricalcolo scaturente dall’effetto conformativo del giudicato amministrativo. Il procedimento attivato dall’istanza comprende, per espressa previsione normativa, la rideterminazione del prelievo secondo i criteri di cui all’art. 10-bis del medesimo decreto, trasferendo ex lege in quella sede il ricalcolo già disposto dal giudice. Ne consegue che nessun inadempimento è configurabile in capo all’AGEA, dovendosi ritenere l’obbligo conformativo in corso di adempimento attraverso il diverso meccanismo procedimentale. L’istanza di rinvio della trattazione, fondata sul rischio di pregiudizio per l’accesso alla procedura transattiva, non è meritevole di accoglimento, poiché l’ostacolo normativo è costituito dal solo passaggio in giudicato della decisione, non dalla decisione in sé.
Il Fatto
Una azienda agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Brescia n. 549 del 27 giugno 2023. In quella sede il giudice amministrativo, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva disposto quale effetto conformativo il preventivo ricalcolo del prelievo supplementare da parte di AGEA, mediante l’avvio di un apposito procedimento da concludersi entro centoventi giorni.
La ricorrente deduce la mancata ottemperanza a tale obbligo, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente necessità di rinnovare annualmente le fideiussioni bancarie nell’importo originariamente determinato. Si costituiscono in giudizio la società acquirente, rimessa alla decisione del Tribunale, e AGEA, che deposita la documentazione relativa a un’istanza di definizione transattiva presentata dall’azienda il 24 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, che assume il rischio di compromettere l’accesso alla procedura transattiva in caso di definizione del giudizio. L’istanza non è accolta. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il rinvio è disposto solo per casi eccezionali, e la relativa valutazione spetta al giudice, tenuto al rispetto del giusto processo e della ragionevole durata.
Il presupposto addotto non regge sul piano interpretativo. L’art. 10-ter, comma 4, del D.L. n. 69/2023 condiziona l’efficacia della proposta transattiva alla rinuncia ai contenziosi pendenti in ogni stato e grado e all’acquiescenza alle sentenze per le quali non siano ancora scaduti i termini di impugnazione. L’ostacolo all’accesso è quindi costituito dal solo passaggio in giudicato della decisione, non dalla decisione in sé. Il presente giudizio ha ad oggetto la garanzia fideiussoria nel rapporto tra l’azienda e l’acquirente, obbligazione distinta, seppure accessoria, rispetto a quella principale oggetto della proposta transattiva.
Nel merito il ricorso è infondato. Risulta decisivo che, prima della notifica del ricorso in ottemperanza, l’azienda abbia presentato l’istanza di definizione in via transattiva delle posizioni debitorie pendenti. La presentazione dell’istanza instaura un procedimento che comprende anche la rideterminazione del prelievo supplementare: il legislatore ha previsto un ricalcolo preliminare secondo i criteri dell’art. 10-bis, commi 2 e 3, gli stessi applicabili a ogni ipotesi di ricalcolo, e su questa base ha concesso, tramite la proposta dell’organismo collegiale, una sostanziale riduzione del prelievo e il dimezzamento degli interessi.
Tale meccanismo assorbe l’obbligo di ricalcolo scaturente dall’effetto conformativo delle sentenze del giudice amministrativo. La posizione debitoria dei produttori è attratta, per libera scelta degli stessi, nell’ambito oggettivo della nuova disciplina. La sopravvenienza normativa incide dunque sul ricalcolo disposto dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, trasferendolo ex lege nelle forme dell’art. 10-ter. Ne deriva che nessun inadempimento può configurarsi in capo ad AGEA, dovendosi ritenere l’obbligo in corso di adempimento, seppure tramite diverso meccanismo procedimentale.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le peculiarità della vicenda e le questioni interpretative coinvolte giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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