Interdittiva antimafia e continuità della gestione familiare dell’impresa (TAR Lombardia n. 1107 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di documentazione antimafia, gli elementi indiziari che integrano il pericolo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 sussistono quando una sentenza di condanna e un provvedimento di custodia cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso riguardino il soggetto individuato come amministratore di fatto della società. Non neutralizza tale pericolo la separazione personale dei coniugi intervenuta dopo l’avvio del procedimento, quando essa appaia funzionale all’elusione dell’interdittiva. È inoltre legittimo il diniego della prevenzione collaborativa quando il tentativo di infiltrazione risulti strutturale e non occasionale.
Il Fatto
Due società operanti nel settore dell’autotrasporto hanno impugnato — con ricorso e motivi aggiunti — l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bergamo il 12 dicembre 2024 e notificata in pari data. L’informativa era stata adottata a seguito della richiesta di comunicazione antimafia avanzata dall’Agenzia delle Dogane, ravvisando la Prefettura un pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Gli elementi valorizzati consistevano nel rapporto coniugale e di convivenza tra la socia di maggioranza e amministratrice della società e un soggetto condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso, nonché nella continuità della gestione familiare dell’attività di autotrasporto. Dopo l’avvio del procedimento, i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per la separazione personale, omologata con sentenza del 9 gennaio 2025. La ricorrente ha inoltre rappresentato il venir meno dei rapporti con il coniuge e l’asserita insufficienza degli indici a fondamento dell’interdittiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso per la posizione di una delle società, in quanto non destinataria del provvedimento ma solo menzionata nello stesso, con conseguente difetto di interesse concreto e attuale all’annullamento. Per la posizione della società destinataria, il ricorso è stato invece rigettato nel merito.
Sul piano sostanziale il Collegio ha ricostruito la continuità gestoria dell’attività di autotrasporto da parte della coppia: dapprima nella società di persone originaria, nella quale il marito è stato socio sino al giugno 2022, poi nella s.r.l. subentrata nel ramo d’azienda nel 2010. Sebbene egli non sia mai stato formalmente socio né amministratore della società destinataria dell’interdittiva, il Giudice per le indagini preliminari lo ha individuato come amministratore di fatto nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale presunto mandante di atti intimidatori contro imprese concorrenti.
Il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. e dell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, per il quale le sentenze di condanna e i provvedimenti cautelari per estorsione o per delitti aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. costituiscono indici del tentativo di infiltrazione mafiosa. Nel caso concreto la condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso, unita al procedimento pendente per un ulteriore tentativo, integra gli indici richiesti dalla norma.
Quanto alle sopravvenienze, la separazione personale e il licenziamento non hanno persuaso il Collegio. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il coniuge è stato riassunto dalla società appena otto giorni dopo la fine dell’espiazione della pena, che il ricorso congiunto per la separazione è stato depositato successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, e che il trasferimento di residenza è avvenuto lo stesso giorno del licenziamento, dopo la notifica dell’interdittiva. Tali circostanze depongono per l’attualità dell’ingerenza.
Il Collegio ha inoltre ritenuto non accoglibile la censura relativa alla mancata applicazione della prevenzione collaborativa, perché il tentativo di infiltrazione è apparso strutturale e non occasionale, dipendendo dal rapporto coniugale e dal ruolo di amministratore di fatto. Per le medesime ragioni i motivi aggiunti, incentrati sulle condizioni di salute del coniuge, sono stati dichiarati infondati, essendo tali condizioni non impeditive dell’influenza sulla gestione societaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale