Scorrimento elenco idonei dirigenti e limite rinnovi ex art. 19 comma 6 (TAR Lazio n. 8047 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’idoneo non vincitore di concorso pubblico vanta una posizione di mera aspettativa all’assunzione, non un diritto soggettivo al posto, ma l’amministrazione che intenda discostarsi dalla preferenza per lo scorrimento della graduatoria deve indicare valide e motivate ragioni di pubblico interesse, valutate con particolare rigore quando si tratti di conferire o prorogare incarichi dirigenziali in deroga al principio del pubblico concorso. Il ricorso collettivo è ammissibile quando sussiste identità di situazioni sostanziali e processuali e non vi è conflitto di interessi tra i ricorrenti. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue alla scadenza del termine dell’atto impugnato, quale una proroga di incarico dirigenziale ormai decorsa. La procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di direzione di musei autonomi, di cui all’art. 14 del D.L. n. 83/2014, non è preclusa dall’art. 24, comma 10, del D.L. n. 104/2020, che riferisce il divieto di nuovi concorsi all’accesso alla qualifica dirigenziale e non all’attribuzione degli incarichi.
Il Fatto
Il contribuente non è parte del giudizio. La vicenda riguarda un gruppo di candidati risultati idonei non vincitori al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti tecnici del Ministero della Cultura. I ricorrenti, iscritti nell’elenco di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 104/2020, impugnavano il diniego opposto alla diffida con cui avevano chiesto l’immissione in ruolo, nonché i numerosi decreti di proroga di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e i provvedimenti di avocazione e delega di funzioni dirigenziali.
Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti estendevano l’impugnazione a ulteriori proroghe e al bando con cui il Ministero indiceva una selezione pubblica per la direzione di quattordici musei autonomi. Nel corso del giudizio, tre dei ricorrenti, assunti a tempo indeterminato, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti assunti e l’improcedibilità parziale del ricorso principale e dei primi due motivi aggiunti, aventi ad oggetto proroghe di incarichi la cui scadenza era ormai decorsa alla data della decisione.
Quanto al merito, il Collegio ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha rammentato che l’idoneo non vincitore vanta una posizione di mera aspettativa, ma ha precisato che la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto all’indizione di un nuovo concorso può essere superata solo da valide e motivate ragioni di pubblico interesse. Tale onere motivazionale opera a fortiori quando l’amministrazione conferisce o proroga incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in deroga al principio costituzionale del pubblico concorso.
Nel caso di specie, il Ministero si era limitato ad affermare che la dotazione organica era “quasi satura” e che era in corso una riorganizzazione, senza individuare il numero delle scoperture né chiarire l’incompatibilità tra le competenze dei ricorrenti e i fabbisogni dell’amministrazione. Il massiccio ricorso a proroghe per oltre un anno non era stato giustificato, sicché il diniego alla diffida è risultato illegittimo. Ne è derivato l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi, chiarendo la consistenza dei posti vacanti e le ragioni della preferenza accordata agli incarichi esterni.
La Corte ha invece respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti, volto a censurare l’indizione della selezione pubblica per i musei autonomi. Ha osservato che il divieto di nuovi concorsi di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 104/2020 riguarda l’accesso alla qualifica dirigenziale e non l’attribuzione degli incarichi, sicché non osta alla procedura speciale di cui all’art. 14 del D.L. n. 83/2014. Tale procedura, pur derogando ai contingenti di cui all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non incide sul principio dell’accesso concorsuale, dovendo la commissione valutare motivatamente se conferire l’incarico a candidati esterni. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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