Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per mancata assegnazione della carta docente (TAR Abruzzo n. 57 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato è strumento esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscano al docente non di ruolo il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio, determina l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta, sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento. Il commissario provvede in luogo dell’Amministrazione, con oneri posti a carico di quest’ultima.
Il Fatto
Un docente, che aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, della somma di €500,00 per gli anni di servizio prestati, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato. L’Amministrazione era rimasta inerte e, trascorsi i giorni previsti dalla normativa, l’interessato proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva per chiedere la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il giudicato, formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pescara, era rimasto inottemperato. La mancata esecuzione spontanea nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 non era stata contestata dall’Amministrazione, che non aveva dimostrato alcun adempimento.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di procedere al pagamento della somma dovuta, mediante l’assegnazione della carta elettronica, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, la Corte ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nell’identità del Prefetto pro tempore, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento in via sostitutiva. Le eventuali spettanze del commissario sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.
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Nota della Redazione
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