Le posizioni dissenzienti non paralizzano la conferenza di servizi: prevale il criterio di ponderazione qualitativa (TAR Basilicata n. 132 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi decisoria la determinazione conclusiva si forma sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, secondo un criterio qualitativo di ponderazione che è espressione della discrezionalità valutativa dell’autorità procedente e non richiede criteri quantitativi predeterminati. La posizione dissenziente di una singola amministrazione non ha valenza ostativa, poiché il modulo conferenziale è retto da un criterio maggioritario e non conosce poteri di veto. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato. I pareri favorevoli espressi successivamente alla seduta conferenziale non sono tardivi se l’amministrazione non aveva manifestato alcun dissenso ostativo.
Il Fatto
Il Comune di Vietri di Potenza ha impugnato la delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 434 del 2025, con cui è stato rilasciato alla società controinteressata il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 12,227 MW in località Guardiola. Il procedimento si era articolato in tre sedute di conferenza di servizi, tenutesi nel 2023 e nel 2024.
Il Comune ricorrente ha dedotto quattro motivi: la mancata predeterminazione di criteri di ponderazione delle posizioni delle amministrazioni interpellate; l’erronea individuazione del paradigma procedimentale, invocando l’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 anziché l’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006; il mancato apprezzamento delle posizioni dissenzienti espresse dal Comune stesso e dall’Ufficio Geologico regionale; la mancata approvazione di misure di compensazione ambientale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che il processo formativo della decisione in sede conferenziale è governato dall’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, che impone un giudizio qualitativo di prevalenza, il cui esercizio non esige parametri quantitativi predeterminati ma soltanto un adeguato corredo motivazionale. Il giudizio di prevalenza deve essere ancorato alle posizioni concretamente assunte dalle amministrazioni partecipanti, con conseguente inammissibilità di criteri decisori astratti e predeterminati. Il Collegio ha richiamato in tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2724 del 2020; Sez. IV, n. 6447 del 2023).
Sulla ritualità della terza seduta del 26 giugno 2024, il Tribunale ha attribuito all’espressione “orientamento favorevole” il significato univoco di conclusione dei lavori nel senso dell’autorizzabilità del progetto, coerente con la circostanza che la quasi totalità delle amministrazioni aveva espresso parere favorevole o non aveva formalizzato un motivato dissenso. Le richieste istruttorie formulate in quella sede dall’Ufficio Energia e dalla Soprintendenza hanno ricevuto satisfattivo riscontro dalla società, confluendo in prescrizioni refluite nel provvedimento autorizzatorio. Il parere favorevole della Soprintendenza, formalizzato successivamente, non è stato ritenuto tardivo, poiché tale amministrazione non aveva manifestato alcun dissenso ostativo.
Quanto alla posizione dell’Ufficio Geologico regionale, il Collegio ha evidenziato come il dissenso iniziale sia stato superato da un confronto costruttivo con la società e come, in ogni caso, la conferenza di servizi non conosca poteri di veto. Sotto il profilo sostanziale, il provvedimento finale ha comunque recepito le prescrizioni richieste dall’Ufficio, valorizzando i rilievi sollevati.
Per quanto concerne il Comune ricorrente, il TAR ha rilevato che esso aveva partecipato soltanto alla prima seduta, senza esprimere un formale dissenso, ed era rimasto assente dalle successive riunioni nonostante la rituale convocazione. Tale contegno integra l’assenso per facta concludentia ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, essendo la richiesta di riapertura della conferenza avanzata soltanto nel marzo 2025 evidentemente tardiva rispetto ai termini del procedimento. Il secondo motivo è stato respinto perché nessuna previsione normativa attribuisce effetti vizianti alla novella dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 sui procedimenti in itinere, considerato che il modulo procedimentale è comune e che l’autorizzazione unica è stata rilasciata dall’Ufficio Energia. Infine, il quarto motivo è stato respinto in ragione dell’impegno formalmente assunto dalla società di realizzare attività con ricadute positive sul territorio comunale. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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