Cessazione della materia del contendere e spese nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 123 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione previdenziale adotti, dopo l’instaurazione del giudizio, provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa dell’assicurato, annullando il debito e restituendo le somme trattenute. L’interesse ad agire viene meno per fatto sopravvenuto e la definizione del processo segue sul piano processuale. Sul piano delle spese, in difetto di esplicita accettazione della controparte, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’ente alle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La regola processuale prescinde dalla formale adesione al rilievo, rilevando la condotta sostanziale tenuta dall’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione cat. VOCPS dal 1° gennaio 2016, si opponeva al recupero di un preteso indebito di euro 3.018,46, lamentando le trattenute operate nei primi mesi del 2023 e invocando l’art. 52 della legge n. 89/1988, come interpretato dall’art. 13 della legge n. 412/1991. Adito il Tribunale di Trapani in funzione di giudice del lavoro, il giudice declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti con la sentenza n. 174/2024.
La pensionata riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità delle somme. L’INPS, costituitosi, comunicava di aver riliquidato il trattamento, annullando il debito e disponendo la restituzione delle trattenute, e concludeva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La controversia verte sulla pretesa all’accertamento dell’irripetibilità dell’indebito e alla restituzione di quanto trattenuto. Il Giudice Unico rileva che l’ente previdenziale ha adottato provvedimenti successivi all’instaurazione della causa e integralmente satisfattivi delle pretese della ricorrente.
La difesa della pensionata, in un primo momento, aveva chiesto un rinvio per verificare l’effettivo soddisfacimento della propria pretesa; solo in seguito aderiva alla richiesta di cessazione. La Corte valorizza il fatto che il soddisfacimento sia intervenuto solo dopo l’avvio del giudizio, escludendo che la definizione possa risolversi in un mero accoglimento della richiesta dell’ente.
Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sulle spese, il Giudice applica il principio della soccombenza virtuale, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 300,00, comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS alle spese, confermando la regola per cui la condotta satisfattiva sopravvenuta dell’amministrazione non la esonera dal carico delle spese quando abbia reso necessario il ricorso al giudice.
Nota della Redazione
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