Distrazione di finanziamento garantito dal Fondo PMI e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 13 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento erogato da un istituto di credito e ammesso alla garanzia pubblica del Fondo per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996, integra una forma di intervento pubblico nell’economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno delle imprese. Il percettore che disponga delle somme in modo difforme dalla destinazione programmata frustra lo scopo perseguito dall’amministrazione e risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti. Sussiste il rapporto di servizio anche quando il beneficiario sia una ditta individuale e l’agente operi in proprio. La giurisdizione contabile si estende alle persone fisiche che abbiano amministrato il soggetto beneficiario, incidendo sulla realizzazione del programma pubblico.

Il Fatto

Una ditta individuale otteneva da una banca un finanziamento di 11.500,00 euro per ripristino di liquidità, assistito dalla garanzia pubblica per l’80% del Fondo per le piccole e medie imprese, gestito da Mediocredito Centrale. Il Consiglio di gestione del Fondo ammetteva l’operazione alla garanzia nell’aprile 2021.

Dalle indagini della Guardia di Finanza emergeva che solo 2.850,61 euro erano stati destinati all’attività di impresa. La restante somma di 8.700,00 euro veniva prelevata in contanti da ATM e impiegata in pagamenti presso un centro scommesse. La Procura erariale conveniva in giudizio il titolare, in proprio e quale ditta individuale, per il danno erariale da distrazione, dopo invito a dedurre rimasto senza riscontro. Il convenuto non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto la ritualità della notifica, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e dichiara la contumacia del convenuto. Passa poi alla questione di giurisdizione sollevata d’ufficio, richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale della Liguria n. 67 del 28 luglio 2023 su caso analogo.

Il finanziamento era stato concesso nel quadro dell’art. 13 del decreto-legge n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, che ha previsto la garanzia pubblica per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla pandemia. Il Fondo PMI opera in deroga alla disciplina ordinaria e fa parte del Sistema nazionale di garanzia. Da tale insieme normativo la Corte desume che i finanziamenti, pur concessi con contratti civilistici, integrano un intervento pubblico nell’economia.

Il Collegio richiama la Cass. pen. Sez. VI n. 28416/2022, le Sezioni Unite n. 8676/2019 e n. 3310/2014: è configurabile un rapporto di servizio tra la p.a. erogatrice di un contributo e i privati che, disponendo della somma in modo difforme o ponendo i presupposti per l’illegittima percezione, frustrano lo scopo dell’amministrazione. Affermata la giurisdizione, la Corte ritiene la responsabilità estesa alle persone fisiche che abbiano amministrato il soggetto beneficiario.

Nel merito, la destinazione delle somme era indicata nel contratto di mutuo e nel modulo di richiesta dell’agevolazione trasmesso al Mediocredito. La Corte accerta che il vincolo di destinazione costituiva condizione di ammissibilità e che esso è stato violato. L’elemento psicologico è ravvisato nel dolo, per consapevolezza e volontà di disattendere il vincolo. Il danno è quantificato in 8.700,00 euro, con rivalutazione monetaria e interessi dalla data di deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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