Controllo spese elettorali e consuntivo anche per liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 78 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come novellato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, impone a tutte le liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti di depositare il consuntivo delle spese elettorali, nel termine previsto dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e della medesima legge n. 96/2012. L’obbligo sussiste anche quando la lista non abbia ricevuto finanziamenti e non abbia sostenuto spese, essendo in tal caso assolto mediante una dichiarazione negativa. La funzione dell’adempimento è di trasparenza e di corretto esercizio del controllo intestato ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti. Il controllo è svolto in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali della lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Gubbio dell’8-9 giugno 2024, con turno di ballottaggio del 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo si è costituito con decreti del 25 settembre e 20 dicembre 2024 e si è insediato con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG.

Con la deliberazione n. 131/2024/CSE il Collegio ha avviato l’istruttoria, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo. La lista ha trasmesso il conto consuntivo in data 15 agosto 2024, assunto al protocollo della Sezione il 19 agosto 2024. La questione sottoposta al Collegio concerne la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, fissati in un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti; quello sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993.

Il Collegio afferma che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In tal caso l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo, connesse all’obbligo dei Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo.

Nel caso concreto, dal raffronto tra le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio comunale e la documentazione pervenuta, è emerso che il consuntivo della lista è pervenuto il 15 agosto 2024, entro il termine del 31 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 17 luglio 2024, secondo il combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Dal consuntivo è risultato che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese.

Il Collegio ha quindi accertato la regolarità del conto consuntivo della lista e ha disposto la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Gubbio, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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