Controllo sulla gestione finanziaria dell’Accademia nazionale dei Lincei per il 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 45 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti degli enti pubblici non economici a carattere culturale, destinatari delle misure di contenimento della spesa pubblica, l’obbligo di riversamento allo Stato dei risparmi conseguiti opera anche quando l’attività sia finanziata con lasciti e contribuzioni di privati. La riconosciuta esenzione dalle imposte relative agli immobili non incide sull’obbligo di riversamento, che attiene al concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante razionalizzazione delle spese. La Corte rinnova l’indirizzo secondo cui l’ente deve conformare la gestione a canoni di trasparenza, pubblicità, confronto competitivo, economicità ed efficienza, con particolare riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, alla scelta del contraente nei contratti attivi e alla autosufficienza organizzativa. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare l’esatto adempimento degli obblighi di riversamento.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Accademia nazionale dei Lincei per l’esercizio 2023. L’Ente, istituzione di alta cultura ai sensi dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione, rientra tra gli enti pubblici non economici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. La vigilanza spetta al Ministero della cultura.
Il conto consuntivo e il riaccertamento dei residui sono stati approvati dall’Assemblea delle Classi riunite il 18 aprile 2024, sotto condizione sospensiva del parere del Collegio dei revisori, reso favorevolmente il giorno successivo. La gestione consolidata di Accademia e Fondi amministrati chiude in avanzo di competenza, con un risultato di amministrazione aggregato in crescita rispetto al 2022. La Corte esamina le criticità emerse in istruttoria, in continuità con i precedenti referti.
La Motivazione della Corte
Sul piano dei versamenti da contenimento della spesa, l’Ente ha sostenuto di non dover effettuare riversamenti, ritenendo le disposizioni applicabili alle sole amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Successivamente ha riferito di aver versato l’importo dovuto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Il Mef ha però evidenziato che il pagamento è intervenuto con ritardo superiore a un anno e ha sollecitato le schede di monitoraggio. La Sezione rammenta che l’Ente è tenuto a partecipare agli obiettivi di finanza pubblica e a riversare i risparmi, richiamando il Collegio dei revisori, presieduto dal rappresentante del Mef, alle verifiche di competenza.
L’argomento difensivo dell’Ente, secondo cui le spese coperte dai contributi dei Fondi privati non sarebbero soggette a riversamento perché finanziate da soggetti privati, richiama il parere del Consiglio di Stato n. 2540 del 2015. La Corte non lo accoglie sul punto del riversamento e ribadisce l’obbligo di regolarizzare anche le annualità precedenti al 2020.
Sulla gestione del patrimonio immobiliare, la Sezione rileva che l’attività è stata esternalizzata mediante affidamento diretto, pur essendo presente un’apposita area interna. Richiamato il principio di autosufficienza, si raccomanda di programmare il fabbisogno di personale prima di conferire incarichi esterni. Quanto alle locazioni e alle alienazioni, si censura l’assenza di un regolamento e si ribadisce che i contratti attivi soggiacciono ai principi di pubblicità e confronto competitivo, con richiamo all’art. 3 della legge di contabilità di Stato (r.d. n. 2440 del 1923) e al nuovo codice dei contratti pubblici.
Sul portafoglio titoli, il valore di mercato è in aumento, trainato dalla componente azionaria riconducibile al Fondo Feltrinelli, con plusvalenza latente. Si rinnova la raccomandazione di improntare la gestione a criteri di prudenza e di valutazione del rischio, garantendo adeguata informazione nella sezione amministrazione trasparente. Si segnala che per il triennio 2023-2026 non risulta designato il rappresentante del Consiglio di Stato nel Comitato tecnico consultivo del Fondo.
Sul contenzioso Imu con i Comuni di Siena e Milano, pendente in Cassazione, la Corte dà atto dell’esenzione prevista dall’art. 1, comma 639, della legge n. 197 del 2022 e dell’accantonamento prudenziale appostato sul Fondo Feltrinelli. Si raccomanda di conformare la gestione all’economicità anche nell’uso dell’assistenza legale di libero foro, non risultando autorizzato il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Nota della Redazione
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