Inabilità al proficuo lavoro: rileva il computo contributivo dell’estratto conto INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 58 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL, il requisito contributivo minimo previsto dalla legge si accerta sommando tutti i periodi contributivi utili risultanti dall’estratto conto previdenziale. Ai fini della verifica del diritto, le risultanze del computo contributivo operato dall’ente previdenziale prevalgono sulle diverse indicazioni temporali prospettate dal ricorrente, quando gli elementi documentali emergenti dal fascicolo confermino l’esattezza del calcolo dell’ente. Il provvedimento di rigetto fondato su tale computo è pertanto legittimo e il ricorso deve essere respinto. La declaratoria di contumacia del convenuto non costituisce ammissione dei fatti allegati dal ricorrente, ma semplice accertamento processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un Comune con contratto a tempo indeterminato dal 17.05.2004 al 02.08.2022, ha chiesto alla Sezione giurisdizionale per la Calabria l’accertamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità al proficuo lavoro nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL, con condanna dell’INPS alla corresponsione del trattamento.
La domanda amministrativa presentata all’INPS era stata rigettata per mancato raggiungimento del requisito minimo di anzianità, pari ad anni quattordici, mesi undici e giorni sedici; l’ente aveva computato, alla data del 02.08.2022, anni quattordici, mesi sette e giorni due. Il ricorrente, dopo il ricorso al Comitato provinciale INPS rimasto senza riscontro, ha sostenuto che il requisito fosse stato raggiunto sulla base della data di assunzione risultante dall’estratto conto previdenziale INPS.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’INPS ai sensi dell’art. 93, comma 5, c.g.c., non essendo comparso alcuno per l’ente alla pubblica udienza e risultando il ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione, notificato via pec.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata alla luce del medesimo estratto conto previdenziale che il ricorrente assumeva a fondamento delle proprie conclusioni. Il Collegio ha verificato che la somma di tutti i periodi contributivi utili per la pensione richiesta conduce al totale correttamente calcolato dall’ente previdenziale nel provvedimento di rigetto: anni quattordici, mesi sette e giorni due.
Tale computo include anche il periodo riferito al 17.04.2004, data di assunzione presso il Comune che il ricorrente aveva ritenuto pretermesso dall’ente. Il calcolo non raggiunge dunque il requisito minimo richiesto dalla legge, ossia anni quattordici, mesi undici e giorni sedici di contribuzione, invocato dal ricorrente.
Non emergendo elementi idonei a superare l’esattezza del computo operato dall’INPS, il ricorso è stato respinto. Il giudice non ha dato luogo a pronuncia sulle spese in ragione della contumacia dell’ente convenuto.
Nota della Redazione
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