Danno all’immagine perseguibile solo per i reati propri contro la P.A. (Corte dei Conti Sez. II App. n. 82 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001, disposta dall’art. 4, comma 1, lettera g), dell’Allegato 3 al codice di giustizia contabile, non amplia l’area di perseguibilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione. Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 è di tipo recettizio o materiale e ha incorporato la norma richiamata nel precetto della disposizione incorporante, rendendo quest’ultima insensibile alle successive vicende abrogative. Ne consegue che l’azione risarcitoria per danno all’immagine resta esperibile solo in presenza di sentenza penale irrevocabile per i delitti propri contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del cod. pen.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un sottufficiale dell’Esercito, all’epoca in servizio presso un reggimento addestramento volontari, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 321.198,24 a titolo di danno patrimoniale diretto, danno da disservizio e danno all’immagine. L’illecito erariale traeva origine da una vicenda oggetto di procedimento penale militare: il militare, avendo disponibilità delle credenziali di accesso al sistema informatico di pagamento degli stipendi, aveva sostituito con il proprio IBAN quello di militari già cessati, facendo confluire su conti a sé intestati gli emolumenti di personale non più in servizio, con falsa documentazione amministrativa.

La vicenda penale ha riguardato numerose operazioni illecite compiute tra il giugno 2014 e l’ottobre 2017, per un importo di euro 197.434,16. Il Tribunale militare di Napoli, previa riqualificazione del peculato militare continuato in truffa continuata pluriaggravata, ha condannato l’imputato; la Corte militare di appello ha ridotto la pena per riconoscimento del vizio parziale di mente connesso alla ludopatia, con sentenza divenuta irrevocabile. La Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 63/2024, ha accolto in parte la domanda, condannando il militare a complessivi euro 248.434,16. Propone appello il condannato, dolendosi della ritenuta responsabilità nonostante la ludopatia, della quantificazione del danno al lordo delle ritenute Irpef e della perseguibilità del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello premette che il capo relativo al danno da disservizio non è stato impugnato e deve ritenersi passato in giudicato. Quanto al primo motivo, la Corte esclude che la ludopatia possa escludere la responsabilità amministrativa: le condotte appropriative, accertate in sede penale con sentenza irrevocabile, sono state poste in essere con tecniche raffinate, dolosa preordinazione di modi e tempi e falsificazione delle identità dei beneficiari. Manca la prova che la patologia abbia integralmente escluso la capacità di intendere e di volere per l’intero arco temporale; le perizie richiamate confermano anzi la piena imputabilità e la lucidità operativa del soggetto. Ciò che rileva è il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta illecita.

Il secondo motivo, relativo alla quantificazione al lordo delle ritenute fiscali Irpef, è parimenti infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni riunite secondo cui, in ipotesi di danno erariale da illecita erogazione di emolumenti, la quantificazione va effettuata al lordo delle ritenute operate a titolo di acconto, impostazione confermata dalla successiva pronuncia nomofilattica e dalla giurisprudenza d’appello.

Il terzo motivo è invece fondato e costituisce il nucleo della decisione. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: il risarcimento del danno all’immagine, di origine pretoria, è stato dapprima limitato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, che rinviava all’art. 7 della legge n. 97/2001, contenendo l’azione ai soli delitti propri contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro II del cod. pen. Il codice di giustizia contabile ha abrogato sia il primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, sia l’art. 7 della legge n. 97/2001, mentre l’art. 51, comma 7, c.g.c. ha previsto l’azione per i delitti commessi in danno delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio non condivide l’interpretazione del giudice di prime cure, che ha qualificato il rinvio come mobile, con conseguente ultrattività dell’art. 7 e applicazione dell’art. 51, comma 7, c.g.c. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e nomofilattica contabile, nonché la Cassazione penale, la Corte afferma che si è in presenza di un rinvio recettizio o fisso: la disposizione del 2009 ha incorporato la norma del 2001, divenendone insensibile alle vicende modificative o abrogative. L’abrogazione dell’art. 7 non ha dunque ampliato l’area di perseguibilità. La Corte esclude che l’inciso della Corte costituzionale n. 123 del 2023, richiamato dal Procuratore generale, possa fondare un’interpretazione ampliativa, trattandosi di affermazione incidentale in una pronuncia su questione diversa. Infine, dall’esame dei lavori preparatori del codice emerge l’assenza, nella legge delega, di ogni criterio direttivo volto a estendere la risarcibilità del danno all’immagine.

Nel caso concreto il militare è stato condannato per truffa aggravata continuata, reato che non consente l’esercizio dell’azione erariale per danno all’immagine: l’appello è pertanto parzialmente accolto, con conferma della condanna per danno patrimoniale diretto e da disservizio e proscioglimento dalla domanda relativa al danno all’immagine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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