Nesso causale e pensione privilegiata indiretta: onere di prova del coniuge (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 118 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, il richiedente ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni e alla qualifica rivestita. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può fondarsi su presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo strumento istruttorio volto a integrare l’attività del giudice con cognizioni tecniche su fatti già acquisiti. Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie devolute alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensione privilegiata, comprese quelle promosse dal coniuge superstite per il decesso del dipendente.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un appuntato scelto della Guardia di Finanza, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva condotto a morte il coniuge, deceduto per occlusione coronarica acuta durante un’attività addestrativa finalizzata al passaggio di grado.
Il Comitato di verifica delle cause di servizio aveva espresso parere negativo, confermato in sede di memorie ostative, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva emesso decreto di rigetto. La domanda di pensione indiretta presentata all’INPS era rimasta senza riscontro, con formazione del silenzio-rigetto. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per accertare il nesso causale e ottenere la pensione privilegiata indiretta di prima categoria tabella A.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha anzitutto riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale amministrazione di appartenenza del dipendente, essendo a essa riferibile il decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento della patologia.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il dipendente che invochi la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve provare i fatti costitutivi del diritto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004; Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. n. 21825/2014 in tema di equo indennizzo). Ha inoltre ribadito che la consulenza tecnica non sostituisce l’onere probatorio, ma integra la cognizione del giudice su fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).
Tali principi sono stati estesi alle controversie in materia di pensione privilegiata devolute alla giurisdizione contabile e, in particolare, al caso in cui oggetto del contendere sia il nesso di causalità tra servizio prestato e patologia che ha causato il decesso del dipendente.
Ai fini istruttori, con ordinanza n. 54 del 2023 la Corte ha dapprima investito l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, poi revocato l’incarico per difficoltà organizzative e carenza di personale, e infine attribuito il quesito al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma. Il parere reso è stato ritenuto motivato, convincente e del tutto condivisibile, avendo considerato il servizio prestato e motivatamente escluso il nesso causale o concausale con l’exitus fatale.
Le osservazioni critiche del consulente di parte non sono state ritenute idonee a inficiare tali valutazioni. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della natura tecnica della controversia e dei profili di incertezza.
Nota della Redazione
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