Dipendenza da causa di servizio della patologia lombare del poliziotto autista (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 94 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei conti, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità va accertata sulla base di un giudizio medico-legale complessivo che, oltre all’originaria predisposizione patologica, valorizzi le concause ricollegabili all’attività lavorativa. Assume rilievo, in particolare, la mansione di autista protratta per anni in via continuativa, con postura obbligata e significativo chilometraggio, quale fattore concausale dell’artrosi lombare. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, se immune da vizi logici e coerente con la documentazione sanitaria e amministrativa, può superare il contrario giudizio del Comitato di verifica delle cause di servizio. Ne consegue il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la determinazione dell’ascrivibilità tabellare ai fini del futuro trattamento pensionistico privilegiato.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria in servizio presso un ufficio di esecuzione penale esterna, ha impugnato il decreto ministeriale che aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “segni di spondilosi lombare, bulging discale L5-S1 a lieve incidenza funzionale”. Il diniego era conforme al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, che aveva valutato la patologia come non dipendente dal servizio.
Il ricorrente ha contestato la genericità di quel giudizio, allegando di avere svolto per anni la mansione di autista con percorrenze elevate. Ha depositato una relazione medico-legale di parte e un rapporto informativo del comando di appartenenza dal quale risultano i chilometri percorsi. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa o concausa di servizio, con indicazione dell’ascrivibilità tabellare, oltre all’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero della giustizia non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha dapprima dichiarato la contumacia del Ministero convenuto, non costituitosi pur a seguito di regolare notifica. Nel merito ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal parere del collegio medico-legale officiato presso la stessa Corte.
Quel parere è stato giudicato pienamente condivisibile perché esaustivo, immune da vizi logici e adeguatamente motivato sul piano medico-legale, oltre che coerente con la documentazione sanitaria e amministrativa acquisita. Da essa risulta che il ricorrente soffre di una patologia artrosica della colonna con discopatie che, pur originando dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, è compatibile con altre determinanti cause accessorie.
Tra queste la Corte individua la postura protratta e i traumatismi ripetuti, ricollegabili allo svolgimento continuativo, per lungo tempo, della mansione di autista, con un chilometraggio annuo significativo. Tale condizione, secondo il consulente, costituisce fattore negativo per i meccanismi di omeostasi nutrizionale dei dischi vertebrali. Il giudizio si fonda anche sulla documentazione specialistica risalente alla visita presso la commissione medica ospedaliera del gennaio 2017.
In prosieguo di tempo i referti radiologici hanno rivelato un decisivo aggravamento, con spondiloartrosi diffusa e multiple protrusioni del tratto L2-S1. Su queste basi la Corte ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, non suscettibile di miglioramento, ascrivendola alla 8^ categoria della tabella A ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.
Il ricorso è stato quindi accolto nei termini della motivazione. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico del Ministero e liquidate equitativamente in € 400,00, comprensive del rimborso forfetario delle spese generali.
Nota della Redazione
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