Buona fede dell’acquirente impone valutazione del contesto nel divieto di detenzione armi (TAR Lombardia n. 759 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS, presuppone un giudizio di inaffidabilità fondato su circostanze attuali e concrete, non sulla mera acquisizione di una denuncia o di un deferimento penale. L’Amministrazione non può richiamare acriticamente gli atti dell’Autorità giudiziaria o di polizia, ma deve compiere un’autonoma valutazione dei fatti e una prognosi attuale di pericolosità sociale. Nel valutare l’abuso nell’uso delle armi, la Prefettura deve considerare le modalità e i tempi del rilascio del titolo e le circostanze che hanno indotto l’interessato a confidare nella sua validità; l’errore dell’Amministrazione nella indicazione della durata della licenza rileva quale elemento idoneo a connotare in termini di lieve entità la condotta.

Il Fatto

Con decreto del 9 settembre 2024 la Prefettura di Mantova ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 TULPS, di detenere armi, munizioni e altri materiali esplodenti. Il provvedimento ha dato seguito alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, che segnalava il deferimento dell’interessato all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 35, comma 5, TULPS, per aver acquistato nel dicembre 2023 una carabina e venti munizioni con licenza di porto d’armi scaduta.

Il ricorrente ha impugnato il divieto davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione degli artt. 38 e 39 TULPS, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto di aver richiesto il porto d’armi nell’aprile 2018 e di averlo ottenuto nell’ottobre 2018, quando era già entrata in vigore la riforma che aveva ridotto da sei a cinque anni la durata della licenza, ma il libretto consegnato indicava ancora la validità di sei anni. La Procura aveva chiesto l’archiviazione per tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare gli elementi rilevanti per il giudizio di affidabilità del soggetto, senza che sia necessario l’accertamento di un reato o una sentenza di condanna. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che, dinanzi a denunce penali o segnalazioni di polizia, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente né trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo.

La valutazione imposta consiste nel verificare la verità storica o la verosimiglianza dei fatti e nel misurarne l’incidenza rispetto a una prognosi attuale e concreta di pericolosità sociale. Il ragionevole dubbio richiesto dall’art. 39 TULPS per vietare la detenzione delle armi deve fondarsi su circostanze attuali e concrete, altrimenti si sconfina nell’arbitrio.

Il Collegio applica questi principi al caso concreto e rileva come la Prefettura abbia fondato il giudizio di inaffidabilità sul mero deferimento per il reato di cui all’art. 35 TULPS, senza operare alcuna concreta ed effettiva prognosi di pericolosità. È stata del tutto omessa la considerazione della peculiarità del contesto in cui i fatti si sono verificati.

Il TAR ricostruisce la sequenza temporale: la richiesta di porto d’armi ad uso venatorio è stata presentata il 23 aprile 2018; il d.lgs. n. 104 del 10.8.2018, entrato in vigore il 14 settembre 2018, ha modificato l’art. 22, comma 9, della legge n. 157/1992, riducendo a cinque anni la durata della licenza; la Questura ha rilasciato il titolo il 5 ottobre 2018, indicando però nel libretto una validità di sei anni.

Secondo il Collegio, la stessa Amministrazione deputata al rilascio delle licenze non si è avveduta della modifica normativa e ha consegnato un titolo con indicazioni ormai superate. Tale circostanza è idonea a ingenerare nel ricorrente la convinzione della perdurante validità della licenza al momento dell’acquisto dell’arma. La condotta va quindi connotata in termini di lieve entità, come del resto ritenuto in sede penale. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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