Responsabilità erariale del dipendente part-time per incarichi non autorizzati (Corte dei Conti Sez. III App. n. 40 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% di quello a tempo pieno non è esonerato dal regime autorizzatorio previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001: la deroga al principio di esclusività opera solo per il part-time c.d. ridotto, non superiore alla metà dell’orario. Il mancato versamento dei compensi percepiti in assenza di autorizzazione integra un’ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa, che richiede l’accertamento di tutti gli elementi della fattispecie e non si esaurisce nella mera constatazione del mancato introito. Il concorso di colpa dell’amministrazione e il potere riduttivo del giudice contabile giustificano una riduzione equitativa del danno, purché il comportamento del dipendente non sia esente da colpa grave.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, con la sentenza n. 15/2022, aveva condannato un dipendente del Comune di Roccasecca al pagamento di una somma per il mancato riversamento dei compensi percepiti tra il 1.1.2017 e il 30.5.2019, in assenza della preventiva autorizzazione del datore di lavoro pubblico e in regime di incompatibilità con il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, di 24 ore settimanali, stipulato ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.
Il dipendente, che svolgeva da anni attività di consulenza fiscale, ha proposto appello per la riforma della sentenza di primo grado e, in subordine, per la riduzione del danno tramite il potere riduttivo. La Procura generale ha chiesto la conferma della pronuncia impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, muovendo dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La deroga al principio di esclusività di cui all’art. 98 Cost. opera solo per i dipendenti con rapporto a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno. Per i rapporti con prestazione superiore alla metà dell’orario resta fermo il divieto generale di svolgimento di incarichi non autorizzati, con obbligo di riversamento dei compensi.
La Corte esamina i motivi di appello e li respinge. Quanto al difetto di motivazione, le circostanze dedotte non elidono la responsabilità ma possono giustificare una riduzione del danno. Sulla quantificazione, la sentenza di primo grado viene confermata in conformità alle Sezioni Riunite n. 13/2021/QM e n. 24/2020/QM. L’eccepita nullità del contratto non rileva, poiché il giudizio contabile ne conosce solo incidenter tantum. Il Collegio condivide la presunzione di correlazione tra incasso dei compensi e attività professionale, richiamando la Sez. II centrale d’Appello n. 27 del 11.02.2025.
La Corte valorizza poi le peculiarità della vicenda: l’attività libero-professionale era iniziata prima dell’assunzione ed era nota all’amministrazione, risultando dal curriculum. Il dipendente ha chiesto la riduzione dell’orario a 18 ore settimanali nel 2019, ponendo fine alla situazione di illiceità. Tali circostanze non escludono la colpa grave, ma giustificano il ricorso al potere riduttivo.
Determinante è il riconoscimento di un consistente concorso di colpa dell’amministrazione, che non ha acquisito le dichiarazioni di non incompatibilità né ha vigilato sulla procedura selettiva. La Corte richiama la Corte cost. n. 203/2022 e le Sezioni Riunite n. 662/A del 1990, riducendo il danno equitativamente a 50.000,00 euro, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di deposito della sentenza. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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