Inammissibile il parere su spesa per guardiania armata comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 122 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è esperibile solo entro un perimetro oggettivo rigoroso. La nozione di contabilità pubblica non si estende a ogni azione amministrativa con riflessi finanziari, ma resta circoscritta al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici. Il quesito deve inoltre presentare carattere generale e astratto, non essere funzionale all’adozione di concreti atti di gestione e non interferire con la funzione giurisdizionale. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta che, pur evocando una fase di spesa, investa una scelta gestionale specifica dell’ente, con rischio di surrettizia cogestione e di avallo preventivo di legittimità. La carenza del requisito oggettivo preclude l’esame nel merito, anche quando il profilo soggettivo sia regolarmente integrato.
Il Fatto
Il sindaco di un comune campano ha rappresentato alla Sezione regionale di controllo una situazione di insicurezza del territorio, segnalando numerosi reati predatori commessi da soggetti rimasti ignoti e l’organizzazione, da parte della popolazione, di presidi e comitati di vigilanza civica non armata. Le forze dell’ordine erano già state informate, ma il primo cittadino ha prospettato un pericolo attuale e concreto per l’incolumità dei residenti e degli stessi autori dei reati, riferendo di fonti confidenziali che segnalavano una possibile forma di autodifesa sconfinante dai limiti di legittimità.
Su queste premesse il sindaco ha chiesto se fosse fattibile la spesa per il pagamento di una società di guardiania armata nei plessi scolastici e sull’intero territorio comunale, rilevando che la videosorveglianza parzialmente esistente non aveva risolto il problema. La richiesta menzionava quali allegati alcune missive inviate alla Prefettura, ma nessun allegato risultava accluso alla nota di trasmissione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato il requisito soggettivo. L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 individua in modo tassativo i soggetti legittimati, tra cui i Comuni, le cui istanze sono di norma formulate tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. La mancata operatività del CAL non costituisce ostacolo all’ammissibilità: non essendo l’organo istituito in Campania e risultando la richiesta sottoscritta dal sindaco, titolare della rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., la domanda è stata dichiarata soggettivamente ammissibile.
Il vaglio si è concentrato sul requisito oggettivo. Richiamando la pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5, la Corte ha ricordato che la nozione di contabilità pubblica comprende la disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. La disciplina contabile riguarda però solo la fase discendente del procedimento, distinta da quella sostanziale e antecedente, non regolata da norme contabilistiche.
Nella stessa direzione le Sezioni Riunite in sede di controllo, del. 17 novembre 2010, n. 54, hanno precisato che i quesiti devono essere connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa e con incidenza diretta sulla sana gestione finanziaria dell’ente. La nozione di contabilità pubblica non ricomprende dunque la totalità dell’azione amministrativa con riflessi finanziari, altrimenti la Sezione dovrebbe pronunciarsi su qualsivoglia determinazione dell’ente.
La Corte ha poi ribadito le ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva: carattere generale e astratto del quesito, insussistenza di diretta funzionalità rispetto a concreti atti di gestione, assenza di valutazioni su comportamenti già posti in essere e di interferenze con la funzione giurisdizionale o con altre giurisdizioni. Il divieto di esaminare atti gestionali specifici evita che la funzione consultiva si trasformi in un controllo preventivo o in forme surrettizie di cogestione, in contrasto con i caratteri di terzietà e indipendenza della magistratura contabile.
Applicando tali principi, la Sezione ha escluso che il quesito prospetti un dubbio ermeneutico su una disposizione di contabilità pubblica o investa una delle materie ulteriori che si ripercuotono sugli equilibri di bilancio. Il riferimento al pagamento di una società di guardiania armata evoca la fase finale del ciclo di spesa e richiama provvedimenti già adottati, con rischio di interferenze giurisdizionali. Anche in assenza di un atto già adottato, emerge la stretta attinenza del quesito a un’atto gestorio specifico che l’ente intenderebbe porre in essere, prediligendo una scelta tra più opzioni valutabili: una pronuncia nel merito condizionerebbe il processo decisionale dell’ente, con un coinvolgimento incompatibile con la posizione di terzietà della Corte. La richiesta è stata quindi dichiarata inammissibile per carenza del requisito oggettivo.
Nota della Redazione
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