Cessazione della materia del contendere sul ricalcolo pensionistico per adeguamento contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 14 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’ente previdenziale, del provvedimento di ricalcolo della pensione e del trattamento di fine servizio, con applicazione dell’adeguamento contrattuale richiesto dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile, non sussistendo più alcuna contestazione sulla spettanza del diritto vantato. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro pubblico va rigettata quando la trasmissione del modello PA04 all’INPS risulti effettuata solo successivamente alla notificazione del ricorso, essendo quest’ultimo correttamente proposto anche nei confronti dell’amministrazione di provenienza del dipendente. Ai fini della compensazione delle spese, il giudice valuta l’evoluzione della vicenda, il comportamento processuale delle parti e il tenore della decisione, che non comporta alcuna delibazione nel merito.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza dopo circa trent’anni di servizio e titolare di pensione calcolata con il sistema misto, ha convenuto davanti alla Corte dei conti l’INPS e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il ricorrente ha dedotto che il proprio trattamento pensionistico non era stato adeguato in applicazione del D.P.R. n. 57/2022 per il triennio contrattuale 2019-2021, con conseguente liquidazione di un importo annuo inferiore a quello spettante.
Dopo un’istanza in via amministrativa rimasta senza risposta, con conseguente formazione del silenzio rifiuto, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione e del TFS, con corresponsione degli arretrati e degli accessori. L’INPS si è costituito eccependo di procedere sulla base dei dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, mentre il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affrontato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia, rigettandola. Il Collegio ha rilevato che la trasmissione del modello PA04 per il calcolo e la liquidazione delle somme spettanti è stata effettuata all’INPS soltanto in data 17 luglio 2024, dunque successivamente al deposito e alla notificazione del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato pertanto correttamente proposto anche nei confronti dell’amministrazione di provenienza del dipendente.
Quanto alla domanda relativa al trattamento di fine servizio, il Collegio ha preso atto che con precedente provvedimento n. 86/2024/C era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, restando esclusa ogni questione connessa al rapporto di pubblico impiego. La giurisdizione della Corte è stata quindi affermata per i soli aspetti relativi al sorgere, modificarsi o estinguersi del diritto a pensione in senso stretto.
Nel merito della pretesa, la Corte ha rilevato che l’INPS, con nota del 21 marzo 2025, ha depositato la determina di pensione ricalcolata in gennaio 2025, con effetti sulla pensione di marzo, il cedolino di marzo 2025 con gli arretrati applicati e il ricalcolo del TFS. L’ente previdenziale ha così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il difensore del ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo però per la condanna alle spese dell’INPS per soccombenza virtuale.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, risultando acquisito agli atti che non sussiste più contestazione in ordine alla spettanza del diritto vantato. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la condanna sulla base della soccombenza virtuale, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda, del comportamento processuale delle parti, dell’intervenuta declaratoria di difetto di giurisdizione sul TFS, del tardivo adempimento del Ministero della Giustizia e del tenore della decisione, che non comporta alcuna delibazione nel merito. Ha pertanto disposto la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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