Indennità sordi prelinguali: residenza incerta esclude dolo e colpa grave (Corte dei Conti Sez. II App. n. 58 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione dell’indennità di comunicazione di cui all’art. 4 della legge n. 508/1988, l’accertamento dell’elemento soggettivo richiede la piena dimostrazione del difetto del requisito della residenza in Italia nel periodo contestato. La nozione di residenza rilevante in ambito assistenziale è connotata da margini di opinabilità, sicché essa non può essere ricostruita in termini di certezza quando gli accertamenti siano stati compiuti ex post e proiettati retroattivamente su un remoto segmento temporale. Ne deriva che, a fronte di una certificazione anagrafica di incontestata valenza e di riscontri istruttori non univoci, va esclusa sia la configurabilità del dolo sia quella della colpa grave. Il compimento della maggiore età dei figli, in assenza di provvedimenti di protezione, sterilizza inoltre ogni obbligo di comunicazione all’ente erogatore gravante sull’esercente la responsabilità genitoriale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, accogliendo la domanda della Procura regionale, aveva condannato a titolo di dolo l’appellante e i suoi due figli al pagamento di un importo complessivo di € 51.350,46, per l’indebita percezione, dal 2011 al 23/4/2018, dell’indennità di comunicazione prevista in favore dei sordi prelinguali. Il primo giudice riteneva carente il requisito della residenza stabile e abituale sul territorio nazionale e omesse le comunicazioni all’ente erogatore.

La quota ascritta all’appellante, quale esercente la responsabilità genitoriale sugli allora minorenni, era di € 24.437,00. Le posizioni dei due figli sono coperte da giudicato. Avverso la decisione ha proposto appello la madre, deducendo la sussistenza del requisito di residenza, l’assenza di dolo o colpa grave e l’errata quantificazione delle somme.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina la completezza del contraddittorio nei riguardi dei due figli, contumaci in primo grado. La mancata proposizione di autonoma impugnativa non integra alcuna anomalia processuale. Per uno di essi la notifica risulta avvenuta il 29/4/2024, con conseguente scadenza del termine per appellare; per l’altro, anche a ignorare la coabitazione al medesimo indirizzo, è comunque trascorso il termine lungo di cui all’art. 178, comma 4, c.g.c., essendo la sentenza depositata il 29/12/2023. Non va pertanto disposta la notificazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, c.g.c.

Nel merito la Corte muove dalla constatazione che la controversia permane solo per l’appellante. Il suo coinvolgimento derivava dalla qualità di esercente la responsabilità genitoriale, sicché il compimento della maggiore età dei figli ha sterilizzato ogni obbligo di comunicare all’ente erogatore le variazioni di fatto a essi riferibili: la responsabilità va circoscritta al solo periodo di minore età.

La Corte ricostruisce quindi il requisito della residenza. Pur non espressamente contemplato nella disciplina, esso è implicitamente ricavabile dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che per le prestazioni assistenziali adotta il criterio della residenza del beneficiario. L’ente erogatore lo declina come residenza stabile e abituale sul territorio nazionale, privilegiando la situazione di fatto. Il quadro è reso incerto dai margini di opinabilità del concetto, non essendo determinato quale tempo minimo di permanenza o quali spostamenti siano compatibili con la condizione di residente.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria, compiuti tra aprile e maggio 2018, non offrono riscontri robusti per il periodo contestato: appaiono parziali e richiedono una proiezione retroattiva su un remoto segmento temporale. Essi non superano la valenza delle certificazioni anagrafiche. Manca dunque la certezza di una modifica delle informazioni comunicate con la domanda, il che esclude il dolo valorizzato dal primo giudice. L’ambiguità della nozione di residenza esclude anche la colpa grave, attesa l’opinabilità del concetto e l’assenza di un parametro univoco di condotta.

L’appello è pertanto accolto e la domanda di responsabilità è rigettata. Le spese dei due gradi, liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., sono poste a carico dell’ente previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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