Ritenzione di garza nel sito chirurgico e colpa grave del primo operatore (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 36 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per ritenzione di materiale operatorio nel sito chirurgico, la mancata rimozione della garza integra colpa grave del chirurgo primo operatore. Questi è tenuto, in ragione della posizione di garanzia sulla salute del paziente, a verificare che il conteggio delle garze sia stato eseguito, che il totale utilizzato e rimanente corrisponda a quello ricevuto e a ispezionare il campo operatorio prima della chiusura. Il principio di affidamento nell’operato degli altri membri dell’équipe non esonera il sanitario dalla responsabilità, poiché le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza in sala operatoria non introducono obblighi cautelari nuovi ma articolano regole di diligenza generali preesistenti. Il giudice contabile, ove ravvisi profili di responsabilità di soggetti non evocati in giudizio dalla Procura, può soltanto defalcare dalla somma accertata la quota parziaria riferibile agli stessi.
Il Fatto
Un paziente è stato sottoposto presso una struttura sanitaria pubblica a un intervento di adenomectomia transvescicale, con successiva dimissione. In occasione di un controllo per altra patologia è emersa la presenza di un corpo estraneo aderente alla parete vescicale, poi risultato essere una garza. Il paziente è stato quindi ricoverato per la rimozione del corpo estraneo e ha chiesto all’Azienda il risarcimento dei danni non patrimoniali.
I medici interni, esaminata la cartella clinica, hanno rilevato che nella scheda di conteggio del materiale operatorio non era indicato il numero delle garze, ma solo una spunta. L’Azienda ha definito la vicenda in via transattiva, con pagamento di € 9.300,00, e ha comunicato l’avvio delle trattative ai membri dell’équipe ai sensi dell’art. 13 della legge n. 24/2017. La Procura regionale ha emesso invito a dedurre nei confronti di cinque soggetti; tre hanno provveduto al ristoro della quota loro attribuita. L’atto di citazione ha riguardato quindi il solo primo operatore, per la somma di € 3.720,00 pari al 40% del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio: si tratta di danno indiretto, cioè della rivalsa sull’esborso sostenuto dall’ente pubblico per l’operato colpevole di un proprio dipendente, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione. Il convenuto è il solo capo équipe, poiché i restanti membri hanno adempiuto agli addebiti o sono stati ritenuti estranei sotto il profilo causale.
Sul nesso causale la Sezione richiama il criterio del “più probabile che non”, temperato dalla teoria della regolarità causale, e il giudizio controfattuale per le condotte omissive. Nel caso concreto, l’esatta conta delle garze e un’attenta supervisione del campo operatorio avrebbero evitato il permanere dell’oggetto estraneo nel corpo del paziente.
Quanto alla colpa grave, i giudici ne precisano i confini: la condotta deve risultare del tutto anomala e inadeguata, con devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica. Decisiva è la Raccomandazione n. 2 del marzo 2008 del Ministero della Salute, che impone il conteggio del materiale in più fasi, a voce alta e da due operatori, con registrazione numerica e firma sull’apposita scheda. La scheda in atti riporta solo una spunta, priva del dato numerico, da cui l’incertezza sull’effettivo conteggio.
Il Collegio respinge l’argomento difensivo fondato sul principio di affidamento: l’obbligo di diligenza di ciascun componente dell’équipe concerne non solo le specifiche mansioni, ma anche il controllo sull’operato altrui. Il personale paramedico è titolare di una posizione di garanzia ex artt. 2 e 32 Cost., e il dovere del chirurgo di accorgersi della presenza della garza non è escluso dall’attribuzione del conteggio al ferrista. La richiesta prova testimoniale è ritenuta inammissibile.
Il Collegio diverge però dalla Procura sulla quantificazione. Rilevata un’aporia nel computo, e non potendo evocare in giudizio i soggetti non citati, i giudici rideterminano la quota del convenuto nel 30% della somma, in luogo del 40% richiesto, con condanna a € 2.790,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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