Agevolazioni fiscali ASD: onere probatorio dell’effettivo fine non lucro (Cass. civ. Sez. V n. 60 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche non spettano in forza del solo dato formale dell’affiliazione al CONI e dell’iscrizione al registro delle società sportive, ma richiedono la dimostrazione dell’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro. Alla formale conformità dello statuto alle prescrizioni legislative si aggiunge la necessità di una verifica in concreto sull’attività svolta, volta a evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale. L’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione grava sull’associazione che la invoca, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il riconoscimento del CONI esula dagli aspetti fiscali e gestionali dell’ente. Non integra violazione dell’art. 2697 cod. civ. l’errore del giudice di merito nel ritenere assolto l’onere probatorio, configurabile semmai come vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica attiva nel settore degli sport ippici riceveva avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate contestava, per gli anni 2012-2014, maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva, disconoscendo la natura di ente non profit e applicando la disciplina degli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi dell’associazione; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma, li rigettava. Avverso tale sentenza l’associazione proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione carente o apparente. La Corte lo dichiara infondato, richiamando il consolidato orientamento per cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non consentendo di comprendere le basi del proprio convincimento. Nella specie la motivazione esiste e consente di ricostruire il percorso decisorio: il giudice d’appello ha ritenuto che l’associazione non avesse assolto all’onere di dimostrare il rispetto in concreto delle previsioni statutarie, essendosi limitata a invocare il rispetto formale degli adempimenti.

Il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli atti per irregolare attribuzione della partita Iva. La Corte osserva che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo della domanda; nella specie la Commissione tributaria regionale ha sostanzialmente disatteso l’eccezione, ritenendola priva di ricadute sull’oggetto del contendere concernente la verifica della natura commerciale o meno dell’ente.

Il nucleo del ricorso investe i motivi terzo, quarto e quinto, trattati congiuntamente. La Corte ribadisce che, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, rileva la qualificazione dell’associazione quale organismo senza fine di lucro, che l’atto costitutivo o lo statuto escluda la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento. Alla formale conformità delle regole associative si aggiunge l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale.

Il possesso del requisito formale non è sufficiente: occorre la dimostrazione del presupposto sostanziale. Le esenzioni dipendono dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, non dalla sola affiliazione al CONI. L’onere probatorio incombe sul contribuente, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ., poiché la norma agevolativa costituisce deroga alla disciplina generale. Quanto al riconoscimento CONI, la Corte conferma che esso esula dagli aspetti fiscali e gestionali dell’associazione. Il motivo concernente la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. è infine infondato: tale vizio si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti erroneamente l’esito della prova.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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