Improcedibile il ricorso senza deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. II n. 58 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, impegna la parte che l’ha resa a depositare, nel termine di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notificazione, a pena di improcedibilità. La dichiarazione, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, è inemendabile e non può essere corretta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. né surrogata dalle concordi dichiarazioni delle parti o dalla presenza in fascicolo di una copia notificata a fini esecutivi. La sanzione della improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare, non oneroso, funzionale alla verifica del passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un lungo contenzioso successorio, avviato nel 1983 davanti al Tribunale di Vallo della Lucania per l’accertamento della successione ab intestato di una de cuius e della proprietà di un fondo. Dopo la sentenza di primo grado del 2003, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 2007, aveva dichiarato la prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Su ricorso degli eredi, questa Corte con la sentenza n. 18118 del 26 luglio 2013 aveva cassato con rinvio la decisione di appello, ravvisando la falsa applicazione dell’art. 476 cod. civ.. Il giudice di rinvio, con sentenza del 29 novembre 2018, ha però dichiarato l’estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni eredi. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, riferendo nel ricorso che la sentenza gli era stata notificata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso improcedibile, superando preliminarmente la questione del litisconsorzio necessario nel grado di legittimità. Poiché il ricorso è, per le ragioni che seguono, prima facie improcedibile, la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio risulterebbe superflua, traducendosi in un inutile dispendio di attività processuali e in un allungamento dei tempi, in contrasto con il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo.
Nel merito, il ricorrente aveva dichiarato in ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, proponendo l’impugnazione nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. A fronte di tale dichiarazione, l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. imponeva di depositare, nel termine ivi previsto, la sentenza munita della relata di notifica, a pena di improcedibilità. Tale onere non risulta assolto: la parte ha prodotto solo copia autentica della sentenza, priva della prova della notifica.
La Corte ribadisce che la dichiarazione di avvenuta notificazione è un atto processuale formale, espressione di autoresponsabilità della parte, inemendabile: essa impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato e non può essere successivamente corretta. Non rilevano le concordi dichiarazioni delle parti, né la produzione di una copia notificata a fini esecutivi. Analoghe conclusioni valgono per la notifica a mezzo PEC, che imponeva la dimostrazione mediante la stampa dei messaggi. Il tardivo deposito della relata non può ovviare all’omissione.
Quanto al profilo convenzionale, la Corte richiama la giurisprudenza più recente e la pronuncia della Corte EDU, 23.5.2024, Patricolo e altri c. Italia, che ha escluso un eccessivo formalismo nell’improcedibilità dichiarata per il mancato deposito della relazione di notificazione. L’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ. consente alla Corte di adottare una decisione sulla procedibilità nella fase iniziale del procedimento, con procedura accelerata.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in complessivi € 3.700,00, oltre accessori, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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