Convalida del fermo e pericolo di fuga accertato ex ante (Cass. pen. Sez. I n. 5801 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del fermo di indiziato di delitto il giudice è tenuto a una verifica ex ante degli elementi che ne hanno legittimato l’adozione, valutando la situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria con l’ordinaria diligenza al momento del fermo, con esclusione delle acquisizioni successive. La fondatezza del pericolo di fuga non può essere presunta in ragione del titolo di reato, ma deve desumersi da elementi specifici, concreti e personalizzati. Nell’apprezzare tali elementi il giudice non può procedere a una lettura atomistica e parcellizzata: le circostanze vanno valutate nel loro complesso, sicché il fermo deve ritenersi legittimamente eseguito quando il quadro indiziario, unitariamente considerato, renda ragionevole la rilevante probabilità della fuga.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino non ha convalidato i fermi di quattro indagati, gravemente indiziati di partecipazione a un’associazione mafiosa di tipo ‘ndranghetista operante in Piemonte e, comunque, di reati compresi tra quelli che consentono il fermo.
Quanto alle posizioni di due degli indagati, il G.i.p. ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga, ritenendo non sufficientemente concreti gli elementi rappresentati nella richiesta di convalida: l’esecuzione di una perquisizione, la disponibilità di denaro e stabili relazioni criminali, i propositi di allontanamento all’estero e le conversazioni relative ai visti per il Brasile. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Direzione Distrettuale Antimafia, ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all’art. 384 cod. proc. pen. e per omessa motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro cognitivo del giudice della convalida. Richiamando la Sez. VI n. 18196 del 2016, afferma che in sede di convalida di un provvedimento coercitivo il giudice valuta unicamente la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l’adozione della misura, con verifica ex ante, dovendosi tener conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria o da questa conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento del fermo. Le indagini e le informazioni acquisite successivamente restano utilizzabili solo per la pronuncia sullo status libertatis.
Con specifico riguardo al fermo, la Corte ribadisce, sulla scorta della Sez. II n. 52009 del 2016, che la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato potesse darsi alla fuga. Il pericolo non può essere presunto in base al titolo di reato, ma deve fondarsi su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete, come precisato dalla Sez. II n. 26605 del 2019.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il G.i.p. non ha fatto buon governo dei criteri richiamati con riguardo a due degli indagati. Dagli elementi probatori acquisiti e ripercorsi nel ricorso — in particolare le intercettazioni di conversazioni, soprattutto ambientali, intervenute tra giugno e settembre 2024 — e dalle condotte degli indiziati, analizzate ex ante, era ragionevole desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga.
Assume rilievo, in particolare, la pianificazione, con la complicità di altro indagato, di un allontanamento all’estero del dirigente del sodalizio, cui seguiva la ricezione di documenti provenienti da un pregiudicato; la necessità improrogabile del decreto di perquisizione, con inevitabile discovery delle indagini in corso; la disponibilità di relazioni e risorse, in grado di organizzare fughe e sottrazioni ai controlli dell’autorità. Il G.i.p. ha offerto di tali circostanze una lettura atomistica e parcellizzata, non consentita.
Il ricorso è invece carente quanto alle altre due posizioni: non vengono specificati gli elementi fattuali che fonderebbero il pericolo di fuga, facendosi leva solo sui rapporti di stretto contatto con uno degli indagati e sulla conoscenza della preparazione della fuga, senza argomentarli né documentarli. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza nei confronti dei due indagati, per essere il fermo stato legittimamente eseguito, e il rigetto del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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