Pericolo di fuga non escluso dal trattenimento in CPR (Cass. pen. Sez. II n. 40438 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari e pre-cautelari, l’apprezzamento delle esigenze cautelari, incluso il pericolo di fuga, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione di specifiche norme di legge o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non esclude di per sé il pericolo di fuga, poiché la detenzione amministrativa ha durata limitata ed è revocabile in ogni momento per ragioni sulle quali il giudice penale non può incidere. Il ricorso che denunci il travisamento di un fatto deve indicare puntualmente l’atto del procedimento da cui la circostanza emerge, in forza del principio di autosufficienza.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11/08/2025, ha convalidato il fermo adottato dal pubblico ministero il 06/08/2025 ed eseguito l’08/08/2025 nei confronti di un indagato gravemente indiziato del delitto di concorso in rapina aggravata.

Avverso il provvedimento di convalida l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 384 cod. proc. pen. per insussistenza del presupposto del pericolo di fuga. Il difensore ha sostenuto che, al momento del fermo, l’indagato si trovava ristretto presso un centro di permanenza per i rimpatri in attesa di espulsione, in forza di provvedimento della Corte di appello di Roma: lo stato di restrizione ad altro titolo avrebbe escluso ogni pericolo di fuga.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama anzitutto il principio consolidato secondo cui, in materia di misure cautelari e pre-cautelari, l’esistenza delle esigenze cautelari è oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; l’insussistenza è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati (Sez. F n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400).

Il motivo, nella sostanza, lamenta un travisamento della prova: il giudice non avrebbe considerato che l’indagato era ristretto per altra causa e non poteva fuggire. Su questo punto la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, che impone al ricorrente la puntuale indicazione degli atti che assume travisati (Sez. V n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419). Il difensore ha allegato al ricorso il provvedimento della Corte di appello di Roma del 06/08/2025, ma non ha né allegato né dimostrato che fosse depositato, o comunque presente agli atti, nel procedimento di convalida del fermo, così da essere conosciuto o conoscibile dal G.i.p. Né ha indicato gli altri atti dai quali la circostanza emergeva. Il ricorso è quindi generico e non autosufficiente.

La Corte aggiunge che il motivo è anche manifestamente infondato. I centri di permanenza per i rimpatri sono strutture di detenzione amministrativa che ospitano stranieri in attesa di rimpatrio. Ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, la durata massima ordinaria è di 3 mesi, prorogabili di 3 in 3 fino a un massimo di 18 mesi; il trattenimento è sempre riesaminabile e revocabile in ogni momento (Cass. civ. Sez. I, ord. n. 24271 del 14/09/2021). La custodia nel centro ha dunque durata limitata ed è revocabile per ragioni sulle quali il giudice penale non può incidere: tale detenzione amministrativa non è idonea, di per sé sola, a escludere il pericolo di fuga.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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