Pericolo di fuga nel fermo: valutazione ex ante e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 33156 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato possa darsi alla fuga. Il pericolo non può dirsi superato per la sopravvenuta effettività della fuga, né può pretendersi che l’indagato abbia già attuato o cominciato ad attuare la fuga: è sufficiente la ragionevole probabilità che, ove non si intervenisse, farebbe perdere le sue tracce, potendo la probabilità desumersi da elementi indiziari. L’apprezzamento del requisito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. pen., è una valutazione discrezionalmente vincolata. Su ricorso del pubblico ministero, l’annullamento dell’ordinanza di non convalida va disposto senza rinvio, essendo il ricorso finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 30 maggio 2025, non convalidava il fermo di indiziato di delitto disposto nei confronti di due indagati, gravemente indiziati dei delitti di concorso in rapina e lesioni personali pluriaggravate.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni per eseguire il fermo. Il giudice delle indagini preliminari, secondo il ricorrente, non aveva tenuto conto delle circostanze raffigurate dalla polizia giudiziaria: lo stato di irregolarità degli indagati, la fuga dal luogo di consumazione dei fatti e i gravi precedenti penali a carico di entrambi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dato atto che il procedimento è trattato con le forme dell’art. 611 cod. proc. pen., senza partecipazione delle parti. L’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., che prevede la ricorribilità per cassazione delle ordinanze in tema di convalida del fermo, non richiama la disciplina dell’art. 127 cod. proc. pen., sicché, trattandosi di impugnazione di ordinanza emessa all’esito di camera di consiglio, la forma di trattazione è quella del rito non partecipato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il pubblico ministero ha contestato la valutazione del G.I.P. circa l’assenza del pericolo di fuga, attenendosi ai limiti dell’impugnazione prevista dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha ricordato l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato si desse alla fuga (Sez. II n. 52009 del 2016). Il pericolo non può dirsi superato per la sopravvenuta effettività della fuga e sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile (Sez. II n. 48367 del 2011).

Non può pretendersi che l’indagato abbia già attuato o cominciato ad attuare la fuga, perché ciò priverebbe di significato la misura cautelare. È sufficiente la ragionevole probabilità che, ove non si intervenisse, farebbe perdere le sue tracce. Essendo la fuga un avvenimento futuro e incerto, la probabilità del suo verificarsi può desumersi da elementi indiziari.

La Corte ha quindi qualificato l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. pen., come portato di una valutazione discrezionalmente vincolata, rimessa dapprima agli organi inquirenti e poi al G.I.P., avente ad oggetto un giudizio prognostico circa la rilevante plausibilità, ancorata a specifici e concreti elementi di fatto, che l’indagato, se lasciato in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità.

Nel caso concreto, gli indagati si erano dati alla fuga dopo l’aggressione, erano stranieri già espulsi e rientrati irregolarmente, avevano fatto uso di vari alias per sfuggire all’identificazione ed erano gravati da plurimi precedenti penali. Tali circostanze, travisate dal giudice delle indagini preliminari, legittimavano la valutazione della polizia giudiziaria. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di legittimità del fermo, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. III n. 14971 del 2022; Sez. VI n. 13436 del 2016; Sez. II n. 21389 del 2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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