Rivelazione di segreti d’ufficio: il giornalista extraneus senza istigazione non concorre (Cass. pen. Sez. VI n. 11498 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, il soggetto extraneus risponde a titolo di concorso nel reato proprio di cui all’art. 326 cod. pen. solo se non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia determinato, istigato o indotto il pubblico ufficiale alla rivelazione. La mera divulgazione della notizia riservata ricevuta dal propalatore non integra il concorso. Ne consegue che, difettando il fumus commissi delicti, sono illegittimi il decreto di perquisizione e sequestro e l’ordinanza di rigetto del riesame, quando la perquisizione risulti deliberatamente mirata a disvelare le fonti fiduciarie del giornalista professionista, in violazione delle guarentigie dell’art. 200, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 15 Cost.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’istanza di riesame del decreto di perquisizione locale e telematica e contestuale sequestro, emesso dal Procuratore della Repubblica ed eseguito nei confronti di un giornalista indagato per il reato di concorso in rivelazione di segreti d’ufficio, in concorso con pubblici ufficiali in corso di identificazione.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i pubblici ufficiali avevano fornito al ricorrente atti coperti da segreto, relativi a un fatto di cronaca, poi pubblicati in un articolo su un periodico locale, in formato cartaceo e telematico. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza del fumus commissi delicti, il difetto di motivazione sulle modalità esecutive della perquisizione e la violazione dei presidi posti a tutela della libertà di informazione e delle fonti giornalistiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte affronta la questione centrale: la configurabilità della responsabilità del giornalista per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. quando non emergano elementi concreti di un suo ruolo attivo nell’acquisizione della notizia riservata. Il Collegio riconosce che la giurisprudenza di legittimità non è univoca sul punto e ricostruisce i due orientamenti.

Un primo indirizzo applica estensivamente la norma all’extraneus, anche in assenza di induzione o istigazione, valorizzando la condotta ulteriore del divulgatore rispetto al propalatore: Sez. V n. 1957 del 2020, Sez. VI n. 42109 del 2009 e Sez. VI n. 15489 del 2004. In senso opposto, un orientamento più risalente e ribadito di recente richiede la determinazione, l’istigazione o l’induzione quale fondamento del concorso: Sez. Un. n. 420 del 1981, Sez. VI n. 34928 del 2018, Sez. VI n. 47997 del 2015, Sez. II n. 219 del 2018 e, da ultimo, Sez. VI n. 3755 del 2024.

Il Collegio aderisce a quest’ultimo indirizzo. La fattispecie è una plurisoggettiva anomala: il mero recettore della notizia non è punibile, in ossequio al principio di legalità. Il concorso morale resta possibile, ma richiede un contributo attivo del partecipe, non essendo sufficiente la pubblicazione di quanto ricevuto da chi al segreto era tenuto.

Da tale premessa discendono le ulteriori conseguenze. Il riferimento alla sola iscrizione nel registro mod. 45 di fatti non costituenti reato non sottrae la vicenda al quadro normativo: l’art. 200, comma 3, cod. proc. pen. estende ai giornalisti professionisti le guarentigie sulle fonti fiduciarie e riserva al giudice, non al pubblico ministero, il potere di ordinare l’indicazione della fonte, quando le notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato. Nel caso di specie difettavano entrambe le condizioni.

La perquisizione è stata, dunque, deliberatamente mirata a disvelare la fonte informativa, senza ricadute sulle indagini, in violazione dell’art. 15 Cost. e dell’art. 200 cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero sono pertanto annullati senza rinvio, difettando del tutto il fumus del reato, con restituzione di quanto sequestrato all’avente diritto. Resta salva la possibilità di indagini interne dell’Arma a fini disciplinari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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