Il ricorso per cassazione non può rivalutare le prove del merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 352 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di legge per la mancata riqualificazione del reato, si fondi su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica dei fatti o su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. La Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” e l’intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio.
Il Fatto
La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di furto con strappo aggravato dall’uso di un’arma e dal danneggiamento del telefono cellulare sottratto alla persona offesa. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di danneggiamento; il travisamento della prova in ordine all’impossessamento del telefono cellulare; la ritenuta sussistenza del reato di lesioni aggravate; la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. nell’ipotesi del danneggiamento, non era consentito in sede di legittimità. Tale censura, infatti, si risolveva in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa alla Corte, che non può sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Al riguardo, è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 2000, secondo cui è precluso al giudice di legittimità anche il raffronto tra l’apparato argomentativo della decisione impugnata e altri modelli di ragionamento. La Corte territoriale aveva, invece, fornito una motivazione esente da vizi, dedicando ampio spazio alla disamina delle risultanze probatorie e ritenendo integrato il reato di furto con strappo sia sotto il profilo materiale che soggettivo.
Quanto al secondo motivo, relativo al travisamento della prova sull’impossessamento del telefono cellulare, la Corte ha ricordato che tale vizio è configurabile solo quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Nel caso di specie, la circostanza che il telefono fosse stato ritrovato dagli operanti nei pressi del negozio non incideva sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, che aveva congruamente esaminato tale risultanza probatoria. Il terzo motivo, concernente la sussistenza del reato di lesioni aggravate, è stato ritenuto non specifico in quanto mera reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.
Infine, la Corte ha dichiarato il quarto motivo manifestamente infondato, in quanto la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. implicava una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità in assenza di arbitrio o illogicità. I giudici di appello avevano correttamente rilevato il valore economico non irrisorio del telefono cellulare, reso inservibile e non recuperabile alla sua funzione dalla legittima proprietaria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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