Bancarotta documentale: il dolo specifico si desume da più indici (Cass. pen. Sez. VII n. 6605 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali. Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione del giudice di merito, limitandosi a reiterare le allegazioni già disattese, è inammissibile per mancanza di specificità. Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare più volte il medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza violazione del principio del ne bis in idem. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in senso più favorevole la durata delle pene accessorie, confermando la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con la contestata recidiva.
Il ricorso articola tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato documentale; mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che il primo motivo è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di merito, che ha indicato in modo congruo e logico i diversi indici da cui ha tratto il dolo specifico, e non già la sola asserita irreperibilità dell’imputato, dando conto anche dell’esistenza delle scritture contabili mai consegnate al curatore.
Il principio è confermato dal richiamo a Sez. V n. 2228 del 2022, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibilità dell’amministratore, purché ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza. Il ricorso, rispetto a tale percorso, si limita a reiterare il medesimo ordine di allegazioni già compiutamente disattese e a prospettare censure ipotetiche. Non contiene, inoltre, alcuna censura specifica sulla responsabilità per la bancarotta distrattiva.
Il secondo motivo è patentemente generico: la doglianza sulla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità è svolta in termini del tutto assertivi, senza muovere alcuna censura alla motivazione espressa sul punto nel provvedimento impugnato.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha dato conto in modo congruo degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità del fatto, i precedenti specifici dell’imputato e l’intensità del dolo. Quanto alla dedotta duplicazione delle circostanze, la Corte ribadisce che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza lesione del principio del ne bis in idem.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata in via equitativa, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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