Tentata frode in commercio per alimenti congelati non indicati nel menù (Cass. pen. Sez. VII n. 38745 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di tentata frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., la mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti congelati non indicati come tali nel menù, poiché la condotta è idonea e diretta in modo non equivoco a consegnare al cliente un prodotto diverso da quello dichiarato. La generica clausola del menù che informi dell’uso di prodotto surgelato in assenza di quello fresco non è idonea a fornire una corretta e puntuale informazione al consumatore. In sede di legittimità, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo presenti fratture logiche insanabili, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa del materiale probatorio. Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sull’offesa si effettua secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 25 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di tentata frode in commercio e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. L’imputazione concerneva l’omessa indicazione, nel menù del ristorante, degli alimenti congelati, con atti idonei diretti a consegnare ai clienti un prodotto diverso da quello dichiarato.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, contestando la valutazione sullo stato del locale e sulla qualificazione degli alimenti; con il secondo, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto all’accertamento della congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non al suo contenuto valutativo. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione. Il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate.
Su questa premessa, il primo motivo è ritenuto inammissibile, perché dissimula critiche alle posizioni probatorie su cui si fonda la trama argomentativa del provvedimento impugnato, debordando dai limiti della critica dell’uso dei canoni normativi di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione. Quanto alla chiusura del locale, la Corte territoriale ha fornito motivazione esauriente, rimarcando che la circostanza era puramente assertiva e priva di prova, e che dalla deposizione del teste dell’accusa era emerso che il locale era aperto. Le argomentazioni difensive rappresentano elementi che il ricorrente avrebbe voluto diversamente ponderati, ma la loro mancata valorizzazione nel senso auspicato non integra un vizio sindacabile in cassazione.
Anche la doglianza sulla qualificazione degli alimenti come “numerosi” attiene a un profilo meramente fattuale, la cui diversa rappresentazione, disgiunta dalla denuncia di un travisamento della prova, non può inficiare la tenuta logica della sentenza. Non consentita e manifestamente infondata è, del pari, la censura sulla distinzione tra prodotti “surgelati” e “congelati”: la contestazione non riguardava l’acquisto di prodotti surgelati, bensì la pratica di congelare in proprio prodotti acquistati freschi per prolungarne la conservazione, senza informarne i clienti.
Quanto alla clausola informativa del menù, la Corte territoriale ha ritenuto la generica dicitura inidonea a fornire una corretta e puntuale informazione al consumatore, richiamando il consolidato orientamento secondo cui integra la tentata frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina, di alimenti surgelati o congelati non indicati come tali nel menù.
Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa si effettua secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Nella vicenda, la Corte d’appello ha rimarcato la particolare offensività della condotta, avendo la mancata informazione investito la totalità della proposta alla clientela. Il diniego delle attenuanti generiche è stato spiegato con le allarmanti forme di manifestazione del reato e l’assenza di elementi positivamente valutabili. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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