Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 8194 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità, si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Il motivo così formulato è non specifico ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il difensore dell’imputata impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. L’unico motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità, contestando la correttezza dell’apparato argomentativo posto a base della condanna.
La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede una nuova valutazione del materiale probatorio, già esaminato nei gradi di merito. Il thema decidendum riguarda dunque i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l’ammissibilità di un motivo che riproponga le censure già respinte in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Su questo terreno il ricorso è indeducibile, perché si fonda su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello.
Il giudice di merito li aveva puntualmente disattesi, evidenziando che l’imputata risultava intestataria dell’utenza con cui era stata intavolata la trattativa di vendita con la persona offesa. Era inoltre titolare del conto associato alla carta su cui la vittima aveva effettuato il pagamento per l’acquisto di due motoseghe, rappresentando così il soggetto che ha direttamente tratto vantaggio dall’ingiusto profitto.
La Corte d’appello aveva altresì sottolineato che l’inadempimento agli obblighi contrattuali è effetto di un precostituito proposito fraudolento, volto a rendere difficile qualsiasi accertamento futuro, sia quanto ai soggetti attivi sia quanto al modus operandi. La menzogna, rappresentando una forma tipica di raggiro, costituisce presupposto utile ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata.
Da qui la qualificazione del motivo come non specifico ma soltanto apparente: esso omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il motivo, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento. La Corte richiama il principio per cui esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito (Sez. U n. 6402 del 30/4/1997). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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