Continuazione esecutiva e decreto penale con riduzione per rito monitorio (Cass. pen. Sez. V n. 26847 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare, con riferimento a quest’ultimo, la riduzione prevista dall’art. 459, comma 2, cod. proc. pen., dando conto in motivazione di averne tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La medesima ratio che impone di valorizzare le riduzioni correlate ai riti alternativi — giudizio abbreviato e patteggiamento — opera anche per il procedimento per decreto, espressamente contemplato dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione deve inoltre pronunciarsi sui benefici richiesti, sui quali la sentenza rescindente aveva demandato la valutazione.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione a più provvedimenti definitivi, alcuni dei quali emessi con decreto penale dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo. Con la stessa istanza erano stati richiesti i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Dopo un primo riconoscimento parziale e un annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione, il Tribunale di Monza, decidendo in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena complessiva convertendo l’aumento relativo ai reati definiti con decreto penale in pena pecuniaria, senza applicare la riduzione correlata al rito monitorio e senza pronunciarsi sui benefici. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo relativo alla determinazione degli aumenti di pena. Il principio di partenza è quello affermato dalle Sezioni Unite n. 35852 del 2018: in caso di continuazione in executivis tra reati giudicati con rito ordinario e reati definiti con giudizio abbreviato, la riduzione di un terzo prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata solo con riferimento a questi ultimi, dando atto in motivazione di averne tenuto conto.
Analogo ragionamento vale per i reati definiti mediante patteggiamento. La Corte ricostruisce il superamento del risalente orientamento che negava la riduzione dell’art. 444 cod. proc. pen., richiamando il più recente indirizzo consolidato secondo cui il giudice deve tenere conto della riduzione premiale, ponendo a base del calcolo la pena già ridotta ove il reato speciale sia il più grave.
Il passaggio decisivo riguarda l’estensione di tali principi ai reati definiti mediante procedimento per decreto. L’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. contempla espressamente l’applicazione della continuazione in sede esecutiva anche nel caso di più decreti penali irrevocabili. Ricorre la medesima ratio: da un lato il favor per l’accesso alla continuazione, dall’altro l’esigenza di incentivare i riti alternativi al dibattimento mediante il riconoscimento della riduzione di pena.
La Corte afferma pertanto il principio di diritto secondo cui, in caso di continuazione esecutiva tra reato giudicato con rito ordinario e reato oggetto di decreto penale, il giudice deve applicare la riduzione prevista dall’art. 459 cod. proc. pen., dandone conto in motivazione.
Quanto al secondo profilo, la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio la valutazione sulla sospensione condizionale e sulla non menzione. L’ordinanza impugnata ha invece omesso ogni pronuncia, senza verificare la compatibilità dei benefici con la pena risultante dal nuovo computo. Anche sotto tale profilo si impone l’annullamento, con rinvio al Tribunale di Monza in diversa composizione fisica, in applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 442 c.p.p. – Decisione
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato