Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 9009 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, difettando la specificità della critica argomentata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della tenuta logica della motivazione, senza possibilità di rivalutare nel merito i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna, dolendosi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che il giudice di appello abbia valutato in modo scorretto i presupposti delle due invocate cause di esclusione o attenuazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta separatamente i due motivi. Quanto al primo, rileva che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto è indeducibile, perché si sostanzia nella reiterazione delle censure già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Il giudice di appello, in particolare, aveva ritenuto il comportamento dell’imputato gravemente aggressivo e violento, escludendo così il presupposto della non punibilità.

La Corte chiarisce che i motivi così costruiti sono solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La specificità del ricorso di legittimità non è un requisito formale, ma il presupposto logico del sindacato sulla motivazione: se la censura non si misura con le ragioni già espresse dal giudice di merito, il controllo di legittimità non può attivarsi.

Sul secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte osserva che la doglianza non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, essendo la motivazione del giudice di appello esente da evidenti illogicità. Viene richiamato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Nel caso concreto la Corte ritiene adeguatamente valorizzati la personalità dell’imputato, le particolari modalità aggressive della condotta e i plurimi precedenti penali, elementi che restano disattesi o superati rispetto a ogni altra considerazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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