Misure cautelari: inutilizzabili i collaboratori su fatti coperti da giudicato assolutorio (Cass. pen. Sez. VI n. 9164 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative a un periodo storico già coperto da giudicato assolutorio non possono fondare la gravità indiziaria quando l’imputazione provvisoria ha ad oggetto un periodo successivo. In tal caso, la inutilizzabilità non opera automaticamente, poiché le medesime dichiarazioni, nuovamente assunte nel nuovo procedimento, descrivono il contesto criminale nel quale si innestano le nuove indagini. La valutazione del quadro indiziario costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione. Non è deducibile il vizio di motivazione quando il provvedimento cautelare esamini e confuti puntualmente le argomentazioni difensive.
Il Fatto
Il difensore di un indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare emesso dal GIP. All’indagato sono contestati, in via provvisoria, i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 629, comma 2, cod. pen., aggravati ex art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico e per un’estorsione aggravata commessa con metodo mafioso.
Il ricorrente deduce due motivi: la inutilizzabilità degli elementi probatori relativi al periodo anteriore al 12 marzo 2019, coperto da giudicato assolutorio per il reato associativo, e la mancanza di gravi indizi quanto all’estorsione, per il carattere circolare dei riscontri e per il preteso rancore del dichiarante.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, rilevando che essi, sotto la formale veste della violazione di legge, sollecitano in realtà una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua, completa e lineare.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori relative al periodo coperto dal giudicato assolutorio. Il riferimento del Tribunale alla sentenza irrevocabile che ha accertato l’appartenenza organica del ricorrente al sodalizio mafioso e alle pregresse indagini è funzionale a descrivere il contesto criminale nel quale si innestano le nuove indagini. L’imputazione provvisoria ha ad oggetto un periodo successivo e si fonda su elementi nuovi, costituiti dalle dichiarazioni di un soggetto che, senza assumere lo status di collaboratore, ha reso ammissioni spontanee su fatti dei quali è stato protagonista.
La Corte conferma il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, valorizzando la spontaneità della decisione e la convergenza con quanto riferito dai collaboratori. Non è ravvisabile alcuna violazione di legge nell’impostazione accusatoria, poiché gli elementi nuovi riguardano fatti successivi al giudicato.
In ordine ai riscontri, il Tribunale ha correttamente qualificato come dirette e non de relato le dichiarazioni della compagna del dichiarante, che ha riferito fatti appresi per avervi assistito, nonché i colloqui intercettati, dimostrativi della provenienza delle imposizioni e delle intimidazioni dai vertici del mandamento.
Infine, il secondo motivo è parimenti inammissibile: le dichiarazioni della compagna e della persona offesa riscontrano quelle del dichiarante, emergendo la finalità dell’azione armata, destinata a imporre l’acquisto di un cospicuo quantitativo di cocaina. All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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