Falso giuramento e registrazioni della parte offesa: prova documentale (Cass. pen. Sez. VI n. 9253 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque ammesso ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione, quantunque eseguita clandestinamente, ma costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 cod. proc. pen. Tale principio ha portata generale e non è limitato alle captazioni eseguite da operatori di polizia giudiziaria in corso d’indagini, sicché i limiti di utilizzabilità elaborati in tema di documentazione di comportamenti non comunicativi non trovano applicazione. Quanto ai luoghi, l’ufficio e la cucina di un ristorante, in quanto destinati all’esercizio di attività lavorativa da parte di una pluralità di persone, costituiscono luoghi aperti al pubblico, mancando in capo al titolare un incondizionato ius excludendi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 13.05.2024, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 371 cod. pen. Egli, rendendo giuramento decisorio in un processo civile che lo vedeva contrapposto a un altro soggetto, aveva falsamente dichiarato di non aver conferito a quest’ultimo un incarico professionale i cui compensi costituivano l’oggetto di quel giudizio.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato con due motivi: la nullità derivata dalla presunta invalidità della notificazione del decreto penale di condanna e del decreto di citazione a giudizio; la mancata assunzione di prove decisive e vizi di motivazione, con eccezione di inutilizzabilità delle registrazioni di alcuni colloqui effettuate dalla persona offesa, ritenute dai giudici di merito confermativi delle accuse.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è puramente reiterativo dell’eccezione già formulata in appello e, comunque, manifestamente infondato. L’eventuale invalidità della notificazione all’imputato del decreto penale di condanna deve intendersi sanata dall’opposizione per lui presentata dal difensore, segno dell’assenza di un interesse alla rilevazione del vizio: se proposta per iniziativa esclusiva di un difensore privo di mandato, l’opposizione sarebbe stata inesistente e l’imputato avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dell’esecuzione.

Quanto alla asserita mancanza di nomina, il conferimento dell’incarico difensivo è negozio a forma libera e può desumersi da fatti o comportamenti univoci e concludenti dell’interessato (richiamata Sez. I n. 36527 del 26.06.2024, Petrazzi, Rv. 287331). Nella specie, l’avvocato che propose l’opposizione era già difensore dell’imputato nel processo civile e fu poi da lui nominato anche nel processo penale: comportamento univocamente sintomatico di un mandato fiduciario. In ogni caso la nomina d’ufficio sarebbe stata valida ed efficace, pur non essendo il designato iscritto all’albo dei difensori d’ufficio, non prevedendo la legge di rito alcuna sanzione processuale. La notificazione del decreto di citazione a giudizio risulta poi ritualmente effettuata.

Il secondo motivo presenta analoghi limiti. Le doglianze sul processo civile presupposto constano di pure asserzioni: che il giuramento avesse natura decisoria lo dice espressamente la sentenza di primo grado, mentre il ricorrente si limita a esprimere perplessità senza produrre il verbale, a lui agevolmente accessibile.

Manifestamente infondata è la censura sull’inutilizzabilità delle registrazioni compiute dalla persona offesa. La sentenza Torcasio delle Sezioni Unite n. 36747 del 28.05.2003, Rv. 225465, 225466 afferma che la registrazione fonografica di un colloquio, eseguita da un soggetto che ne sia partecipe o ammesso ad assistervi, non è riconducibile alla nozione di intercettazione, neppure se clandestina, ma costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., enunciando un principio di ordine generale non limitato alle captazioni operate dalla polizia giudiziaria.

La circostanza che i colloqui si sarebbero svolti nell’ufficio dell’imputato e nella cucina del ristorante è poi pura asserzione difensiva: entrambi gli ambienti sono destinati ad attività lavorativa di una pluralità di persone e costituiscono luoghi aperti al pubblico, con accesso possibile a un numero non predeterminato di soggetti, mancando un incondizionato ius excludendi (richiamata Sez. VI n. 11345 del 02.02.2023, Calabrò, Rv. 284470). Non trattandosi di documentazione di comportamenti non comunicativi, non trovano applicazione i limiti di utilizzabilità della sentenza Prisco delle Sezioni Unite (n. 26795 del 28.03.2006, Rv. 234267).

L’inammissibilità comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, fissata in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (richiamata Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 371 c.p.

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