Sospensione obbligo comunicazione dati conducente fino a definizione giudizio su verbale (Cass. civ. Sez. II n. 425 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, cod. str., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione. Prima di tale definizione non insorge alcun obbligo di comunicazione. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione è tenuta a emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorre il termine di sessanta giorni; in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un veicolo, impugnava davanti al Giudice di Pace un verbale emesso dal Comune per violazione dell’art. 172, commi 2 e 3-bis, cod. str., per aver guidato utilizzando il cellulare senza vivavoce. Il giudice accoglieva il ricorso e annullava il verbale, riconoscendo che il dispositivo era attivato in modalità vivavoce tramite bluetooth e che l’agente era incorso in un errore visivo.

Nelle more, il Comune notificava un secondo verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente, in violazione dell’art. 126-bis cod. str. L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace e, in appello, dal Tribunale, che ravvisava l’autonomia delle due violazioni. La pronuncia era impugnata in cassazione con due motivi. Il Collegio accoglieva il secondo, assorbendo il primo, cassava la sentenza e, decidendo nel merito, annullava il verbale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava, tra l’altro, che il Tribunale avesse ritenuto irrilevante la pendenza del giudizio avverso il verbale presupposto e il suo esito di annullamento. Sulla questione, osserva la Corte, non esisteva un orientamento univoco: secondo l’indirizzo maggioritario (Cass. n. 18027 del 2018; Cass. n. 15542 del 2015), il termine per la comunicazione decorre dalla richiesta dell’autorità, trattandosi di illecito istantaneo autonomo rispetto alla commissione dell’infrazione presupposta.

Il Collegio prende invece posizione in senso difforme. Valorizza il dato letterale dell’art. 126-bis, comma 2, cod. str. e la ratio della norma, ponendosi in linea con la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011. Aderisce all’approccio già indicato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27 del 2005, secondo cui il proprietario non è tenuto a rivelare i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione.

Su questa linea si colloca il precedente che il Collegio richiama e conferma: Cass. Sez. II, ordinanza n. 24012 del 03.08.2022, confermata da Cass. Sez. II, sentenza n. 3022 del 2024. Da tali pronunce si desume che l’obbligo non sorge prima della definizione dei procedimenti avverso il verbale presupposto; in caso di esito sfavorevole, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni; in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale, viene meno il presupposto della violazione.

Nel caso concreto, il verbale presupposto era stato annullato: la seconda sanzione era dunque priva di base di legittimità. Il secondo motivo è fondato; il primo resta assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte decide nel merito e annulla il verbale. Stante l’orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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