Cessione totalitaria di quote non è cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 426 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata come cessione d’azienda in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti. La cessione di quote, sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti e della continuazione della medesima attività imprenditoriale, è soggetta a una disciplina codicistica difforme da quella che regola il trasferimento d’azienda. L’art. 20, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, pone una regola interpretativa e non antielusiva: l’avviso di liquidazione non soggiace all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. L’imposta di registro è imposta d’atto e solo da questo se ne ricostruisce la tassazione.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a un atto di cessione di quote sociali, per l’intero capitale, che l’Amministrazione finanziaria ha qualificato come cessione di azienda. I contribuenti hanno impugnato l’atto; la decisione di primo grado ha respinto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli.

Una società cedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del diritto dell’Unione e della disciplina dell’imposta di registro, l’erronea qualificazione dell’atto e la violazione dell’obbligo di contraddittorio. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il terzo motivo, relativo alla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, e lo rigetta. Osserva che l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva; di conseguenza l’avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non è soggetto all’obbligo di contraddittorio previsto per l’utilizzazione delle disposizioni antielusive. Il collegio richiama sul punto Sez. V n. 13835 del 2022 e Sez. VI-5 n. 8619 del 2018, rilevando che il ricorso non prospetta elementi concreti per una revisione dell’orientamento consolidato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo accoglie, assorbendo il primo. Il passaggio decisivo è la distinzione tra cessione di quote e cessione d’azienda: la prima è soggetta a una disciplina codicistica difforme, quanto a responsabilità dei debiti e a continuazione dell’attività imprenditoriale, e ciò osta alla riqualificazione in assenza di elementi intrinseci all’atto da cui inferire una diversa volontà delle parti. Sul punto la Corte richiama Sez. V n. 7470 del 2024 e Sez. V n. 16953 del 2024.

Il collegio dà continuità all’orientamento che esclude la riqualificazione del trasferimento delle partecipazioni societarie in cessione d’azienda, citando Sez. V n. 25601 del 2021, Sez. V n. 33368 del 2023 e Sez. V n. 4798 del 2024. Oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione, con irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati.

La Corte fonda il principio sulla natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto, e richiama la Corte costituzionale n. 158 del 2020 e la Corte costituzionale n. 39 del 2021, che hanno confermato la legittimità dell’art. 20 nel fissare criteri di applicazione basati sull’intrinseca natura e sugli effetti giuridici dell’atto, con divieto di ricorso a elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la sentenza è cassata con decisione nel merito: il ricorso introduttivo è accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese di legittimità e di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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