Giudicato esterno e omessa pronuncia su estinzione per sanatoria (Cass. civ. Sez. V n. 701 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che omette di esaminare l’eccezione di giudicato esterno ritualmente dedotta e riproposta viola l’art. 2909 cod. civ., poiché il vincolo del giudicato opera anche quando l’atto impugnato nel nuovo giudizio sia diverso da quelli annullati, essendo comune la cartella posta a fondamento. Integra inoltre omessa pronuncia su punto decisivo, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza che non esamini la deduzione di estinzione del debito per adesione alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014. In entrambi i casi la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla C.T.P. di Roma il preavviso di fermo amministrativo notificatole dall’agente della riscossione, relativo a crediti tributari e sanzioni derivanti da cartelle non pagate. Eccepiva che alcune cartelle erano già state annullate con sentenza passata in giudicato e che altre erano state estinte mediante pagamento in un’unica soluzione, come consentito dalla legge di stabilità 2014.

La C.T.P. accoglieva il ricorso per difetto di prova della notificazione delle cartelle presupposte. Su appello dell’agente della riscossione, la C.T.R. del Lazio riformava integralmente la decisione, valorizzando il deposito delle relate di notifica. La contribuente ricorreva allora per cassazione con due motivi, cui resistevano l’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e Roma Capitale, mentre la Regione Lazio restava intimata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale. La legittimazione passiva dell’ente locale deriva dalla presenza, tra le cartelle presupposte al preavviso di fermo, di una cartella avente a oggetto l’ICI, imposta comunale, per gli anni 2001-2004, già oggetto della sentenza passata in giudicato. Il ricorso, inoltre, soddisfa i requisiti di autosufficienza e specificità.

Il primo motivo è fondato. La questione del giudicato esterno, dedotta in primo grado e riproposta in appello, non è stata affrontata nella sintetica sentenza della C.T.R. La Corte chiarisce che non rileva la diversità dell’atto impugnato — il preavviso di fermo — rispetto agli atti oggetto del giudicato: il vincolo riguarda l’annullamento di alcune delle cartelle poste a base del preavviso odierno. Il giudice di merito, quindi, non poteva ignorare l’accertamento contenuto nella sentenza definitiva.

Anche il secondo motivo è fondato. La contribuente aveva eccepito sin dal primo grado di avere estinto il debito portato da alcune cartelle aderendo alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014, senza ottenere alcuna risposta dalla C.T.R. La sentenza impugnata è pertanto affetta da omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi accolti e cassa la sentenza, rinviando per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che in diversa composizione regolerà anche le spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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