Compenso del difensore della curatela e valore indeterminabile della causa (Cass. civ. Sez. I n. 820 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della curatela, la deformalizzazione e la semplificazione del rito non incidono sulle regole del giudizio: il principio dell’onere della prova opera anche in tale procedimento, di natura contenziosa, e il legale che rivendichi parametri diversi da quelli applicati dal giudice delegato è onerato di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Ove la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Il vincolo storico-etnoantropologico non comporta di per sé l’azzeramento del valore economico dei beni, poiché l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 421/2004 ne vieta la distruzione, il deterioramento e l’uso incompatibile, non la vendita.

Il Fatto

Il difensore che aveva assistito la curatela fallimentare in un giudizio amministrativo proponeva reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato gli aveva liquidato il compenso in misura ridotta. Il professionista sosteneva che la controversia dovesse essere quantificata secondo lo scaglione di valore compreso tra 16 e 26 milioni di euro, corrispondente al valore dei beni sottoposti a vincolo.

Il Tribunale rigettava il reclamo, ritenendo la causa di valore indeterminabile. Il giudice osservava che la stima dei beni risaliva al 2011 e non era più attuale; e che, in ogni caso, l’interesse economicamente apprezzabile non coincideva con il valore integrale dei beni, ma con il valore perduto per effetto del vincolo, non provato. Avverso il decreto il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione delle questioni. Il ricorrente deduceva il vizio di motivazione apparente in ordine alla supposta svalutazione dei beni e l’omesso esame della perizia della curatela, che avrebbe confermato il valore di 26 milioni di euro.

Il Collegio rileva che il percorso argomentativo del giudice di merito è ben individuabile e poggia su una doppia ratio decidendi: da un lato, l’inattualità della valutazione dei beni; dall’altro, l’insufficienza della prova che il vincolo avesse azzerato il loro valore. Il vizio di motivazione apparente è insussistente, essendo il percorso del giudice compiutamente esplicitato.

Quanto all’onere probatorio, la Corte afferma che la semplificazione del procedimento ex art. 26 legge fallimentare non incide sulle regole del giudizio. Il procedimento è di natura contenziosa e il legale che contesti la quantificazione operata dal giudice delegato deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che la censura aggredisce solo la prima delle due rationes decidendi. Poiché la seconda — la mancata prova dell’azzeramento del valore dei beni — non è attinta, opera l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Richiama, in proposito, Cass. n. 18641/2017 e Cass. n. 13880/2020.

I motivi terzo e quarto sono esaminati congiuntamente e presentano profili di infondatezza e inammissibilità. L’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 421/2004 vieta di distruggere, deteriorare o adibire i beni culturali a usi incompatibili, ma non ne impedisce la vendita. Il giudice di merito ha quindi correttamente escluso che il vincolo avesse determinato l’incommerciabilità dei beni e l’annullamento della loro utilità economica. La censura, pur formalmente dedotta come omesso esame, investe in realtà una valutazione di fatto. Il ricorso è rigettato; non si liquidano le spese, non avendo la curatela svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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