Torre eolica esclusa dalla rendita catastale dopo la legge di stabilità 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 927 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censiti nei gruppi D ed E è effettuata per stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni e degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, restando esclusi i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La torre di sostegno dell’aerogeneratore costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico formato da rotore, navicella e torre, ed è elemento funzionale essenziale alla produzione di energia eolica. Essa va pertanto espunta dalla stima catastale, essendo irrilevante la sua consistenza fisica e il suo ancoraggio al suolo, poiché ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita proposta da una società relativamente a un impianto eolico, accertando una rendita maggiore e includendo nel computo il suolo, il basamento, la cabina e la torre di sostegno dell’aerogeneratore. La contribuente impugnava l’atto eccependo, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione e l’errata inclusione della torre, priva di autonomia funzionale e reddituale.

La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato e qualificando la torre in acciaio come costruzione idonea a incidere sulla stima. La società ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della tassabilità della torre dell’impianto eolico dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. La norma, applicabile ratione temporis, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i cosiddetti imbullonati.

La Corte muove dalla nozione di immobile urbano di cui all’art. 4 r.d.l. n. 652/1939 e dall’art. 2, comma 3, d.m. n. 28/1998, che richiede autonomia funzionale e reddituale. Ricostruisce poi l’evoluzione normativa: l’art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 aveva incluso nel computo le costruzioni stabili connesse al suolo, dando luogo a un indirizzo giurisprudenziale che comprendeva le pale eoliche nella rendita. La legge di stabilità n. 190/2014 aveva richiamato le istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012.

Con il comma 21 della legge di stabilità 2016 il legislatore opera una scelta per esclusione: descrive il bene immobile e gli elementi strutturalmente connessi, poi ne sottrae le componenti funzionali al processo produttivo, privilegiando la destinazione ad attività produttiva rispetto alla natura strutturale e al collegamento al suolo.

Il Collegio dà continuità all’indirizzo inaugurato da Cass. n. 24924/2016 e confermato da Cass. n. 34249/2019, n. 20726/2020, n. 21288/2020 e n. 4160/2021. Richiama inoltre Cass. Sez. V n. 6790 del 2023, che su fattispecie sovrapponibile ha affermato che la nozione di macchinari e impianti funzionali al processo produttivo prescinde dall’infissione al suolo ed è essenziale il loro impiego produttivo, superando la prassi dell’amministrazione finanziaria espressa nelle circolari n. 2/E e n. 27/E del 2016.

I giudici d’appello non hanno svolto il doveroso accertamento sulla funzionalità della torre all’impianto di produzione. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata, in diversa composizione, perché determini la rendita escludendo il valore delle torri. Il primo motivo è accolto, l’ottavo è dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità — non essendo stata trascritta la memoria con le controdeduzioni — e i restanti restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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