Equa riparazione: indennizzo escluso solo se l’infondatezza è consapevole (Cass. civ. Sez. II n. 2110 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la consapevolezza dell’infondatezza originaria della pretesa, che esclude l’indennizzo ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89/2001, non può desumersi dal solo fatto che la domanda sia stata respinta per intervenuta decadenza. Il rigetto fondato su un orientamento giurisprudenziale non univoco, in presenza di decisioni di segno contrario antecedenti e coeve, impedisce di qualificare la lite come temeraria e di ravvisare la condizione soggettiva di incertezza sin dall’origine. Il decorso del termine semestrale di cui all’art. 4 legge n. 89/2001, nelle procedure fallimentari, integra una questione di diritto controversa, la cui soluzione non era consolidata al momento della proposizione.
Il Fatto
I ricorrenti, creditori ammessi al passivo di una procedura fallimentare, avevano chiesto alla Corte d’appello di Roma l’equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio. Il Ministero della Giustizia impugnò il decreto di accoglimento, deducendo la tardività della domanda, e la Cassazione, con una precedente pronuncia, rigettò la richiesta di riparazione per essere maturata la decadenza.
Gli stessi soggetti hanno allora domandato l’indennizzo per l’eccessiva durata del giudizio di equa riparazione. La Corte d’appello di Roma, con decreto, ha rigettato il ricorso ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89/2001, ritenendo che il primo giudizio fosse stato intrapreso nella consapevolezza dell’infondatezza della pretesa. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), legge n. 89/2001. La norma esclude l’indennizzo per chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande, anche a prescindere da una condanna ex art. 96 cod. proc. civ. nel giudizio presupposto.
Il Collegio ha ricordato che la disposizione recepisce un orientamento giurisprudenziale già costituente diritto vivente, richiamando Cass. Sez. 1 n. 9938 del 2010, Cass. Sez. 1 n. 18780 del 2010, Cass. Sez. 1 n. 2385 del 2011 e Cass. Sez. 2 n. 25826 del 2019. Ha poi precisato che l’esclusione opera anche quando la consapevolezza dell’infondatezza sia sopravvenuta prima del superamento del termine di durata ragionevole, per essersi consolidato un indirizzo sfavorevole.
Il punto decisivo riguarda la qualificazione del giudizio presupposto. La Corte ha verificato se, in tema di decorrenza del termine semestrale per i creditori ammessi al passivo fallimentare, esistesse un orientamento consolidato. Ha concluso in senso negativo, richiamando Cass. n. 8055/2019, Cass. n. 1551/2020 e Cass. n. 24174/2020, secondo cui il termine decorre dalla chiusura del fallimento e non dal riparto parziale.
Nello stesso senso la Corte ha richiamato Cass. sez. 2 n. 4601 del 21.02.2024, che ha ribadito la natura processuale del termine di decadenza, con dies a quo nella definitività del decreto di chiusura, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, di natura sostanziale, rileva solo ai fini della durata indennizzabile. A fronte di un quadro giurisprudenziale non univoco, la Corte d’appello ha quindi errato nel ravvisare la consapevolezza dell’infondatezza. Il ricorso è stato accolto e il decreto cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.