Rimborso legge 289/2002, prova anagrafe tributaria non basta (Cass. civ. Sez. V n. 2141 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte, il giudice di merito che si trovi a fronte di risultanze istruttorie contrastanti non può affermare apoditticamente la prevalenza delle une sulle altre, ma è tenuto a esaminarle e a porle in relazione tra loro, anche nell’ottica della ripartizione dell’onere della prova. È affetto da vizio assoluto di motivazione, censurabile in cassazione, il provvedimento che si limiti a evocare genericamente le risultanze dell’anagrafe tributaria, attribuendo ad esse valore prevalente sulla prova contraria offerta dal contribuente, senza rendere comprensibile la logica giuridica e fattuale della decisione. La circostanza che l’Amministrazione abbia eseguito pagamenti in favore del contribuente in pendenza del giudizio di appello, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, non integra acquiescenza e non determina né l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse né la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il contribuente aveva presentato all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso ai sensi della legge n. 289 del 2002, per conseguire il 90% delle imposte Irpef e Ilor versate nel triennio 1990-1992. Impugnato il silenzio-rigetto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, il ricorso era stato accolto integralmente. Proposto appello dall’Ufficio, la sentenza di secondo grado lo aveva parzialmente accolto, riducendo l’importo del rimborso, sul rilievo che dall’anagrafe tributaria non risultavano ritenute effettuate per l’anno 1990.

Il contribuente ricorre per cassazione, limitatamente al punto che ha accolto l’appello dell’Ufficio sulla riduzione della somma. L’Agenzia si difende con controricorso. Esperita la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente chiede la decisione e deposita memoria.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte esclude la carenza di interesse del ricorrente, prospettata nella proposta di definizione anticipata. I pagamenti delle somme oggetto del rimborso sono intervenuti in parte dopo la sentenza di primo grado e la sua notificazione all’Agenzia, in parte a seguito di giudizio di ottemperanza della medesima pronuncia. Tali adempimenti, resi nella pendenza del giudizio d’appello, non costituiscono di per sé manifestazioni di acquiescenza dell’Amministrazione alla pretesa restitutoria.

Il versamento al contribuente di quanto ordinato dal giudice tributario in sede di ottemperanza non integra i caratteri della pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva del diritto di impugnazione: si tratta di adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia e potenzialmente ispirato anche ad altre finalità, come evitare ulteriori spese giudiziali e l’esecuzione forzata. La Corte richiama sul punto Cass. n. 18526 del 2005, Cass. n. 26305 del 2023 e, con riguardo all’esecuzione spontanea tendente a impedire il pregiudizio dell’esecuzione forzata, Cass. n. 2281 del 2004.

La Corte rileva inoltre che l’espressa richiesta dell’Agenzia di confermare la sentenza d’appello, sfavorevole in parte al ricorrente, è sintomatica della mancata acquiescenza alla sentenza di primo grado e alla pretesa restitutoria integrale. Dall’eventuale consolidamento della decisione d’appello il contribuente subirebbe la decurtazione della somma domandata: non sussistono dunque i presupposti né per l’inammissibilità del ricorso né per la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente e accolti. La sentenza impugnata incorre in un vizio assoluto di motivazione laddove, a fronte di risultanze istruttorie contrastanti, anziché esaminarle e porle in relazione tra loro, anche nell’ottica della ripartizione dell’onere probatorio, ha affermato apoditticamente che le emergenze dell’anagrafe tributaria debbano prevalere, attestando quanto effettivamente versato all’erario. Da un lato è stato espresso un immotivato principio di prevalenza della prova dell’Ufficio; dall’altro le risultanze sono state evocate in modo del tutto generico, senza consentire di comprendere la logica giuridica e fattuale della decisione. Richiamate Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, Cass. n. 1236 del 2006, Cass. n. 15964 del 2016 e Cass. n. 32980 del 2018, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *