Cumulo contributivo e decorrenza della pensione dalla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2226 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo dei contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, il trattamento pensionistico conseguito mediante la facoltà di computo di cui all’art. 3 d.m. n. 282/1996 decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, e non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Occorre distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento: la facoltà di computo richiede apposita domanda e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione. Trova applicazione la regola generale dell’art. 22, co. 5, legge n. 153/1969, secondo cui il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il Fatto
Un lavoratore parasubordinato, dopo aver versato contributi presso il fondo lavoratori dipendenti dell’AGO e, poi, presso la gestione separata, aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia il 24 settembre 2014, avvalendosi della facoltà di computo prevista dall’art. 3 d.m. n. 282/1996. Il trattamento gli era stato erogato dall’INPS solo a partire da ottobre 2014.
Il pensionato aveva chiesto la retrodatazione al 1° aprile 2007, sostenendo di aver compiuto l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo nel marzo 2007 e di poter invocare la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, co. 3, legge n. 243/2004, con conseguente inopponibilità del requisito più rigoroso. La Corte d’appello di Genova, riformando la decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda per mancata maturazione, alla data pretesa, dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la gestione separata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione distinguendo il perfezionamento del diritto dalla decorrenza del trattamento pensionistico. La facoltà di computo della contribuzione pregressa non opera automaticamente: richiede una apposita domanda e solo per effetto di essa la contribuzione può concorrere all’ammontare necessario per la liquidazione.
Il Collegio qualifica il computo di cui all’art. 3 d.m. n. 282/1996 come una vera e propria ipotesi di cumulo, richiamando il precedente Cass. n. 10396/2009. Poiché la gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il fondo lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applica la disciplina generale del cumulo.
Ne deriva l’operatività dell’art. 22, co. 5, legge n. 153/1969: il trattamento conseguito mediante cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
La Corte rileva che la questione è già stata esaminata con plurime sentenze e ordinanze, confermando il consolidato orientamento. Nel caso di specie il ricorrente non ha offerto elementi tali da indurre il Collegio a una rivisitazione di tale indirizzo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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