La retribuzione feriale include le indennità collegate a mansioni e status professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14916 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La contrattazione collettiva non può escludere una determinata indennità dalla retribuzione feriale se tale esclusione si pone in contrasto con il diritto dell’Unione europea, dovendo il giudice disapplicare la norma pattizia o interpretarla alla luce del diritto UE. La mancata corresponsione delle indennità collegate alle mansioni durante le ferie può avere effetto dissuasivo sul godimento del riposo, inducendo il lavoratore a differirne la fruizione. La limitazione temporale degli effetti delle pronunce della Corte di giustizia ha carattere eccezionale e può essere disposta solo dalla stessa Corte nella sentenza che statuisce sull’interpretazione, non dal giudice nazionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 859/2024, ha respinto l’appello proposto dalla ASST Fatebenefratelli Sacco avverso la decisione del Tribunale di Milano che aveva accertato il diritto dei lavoratori a percepire, per ogni giorno di ferie goduto, l’indennità di turno, l’indennità terapie intensive e operatorie e l’indennità malattie infettive.
La sentenza di secondo grado ha inoltre accolto l’appello incidentale dei lavoratori, riconoscendo in loro favore l’incidenza sulla retribuzione feriale anche dell’indennità di lavoro notturno, dell’indennità di lavoro festivo e dell’indennità di pronta disponibilità e reperibilità. L’Azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE, 10 d.lgs. n. 66/2003, 36 Cost., 2109 c.c. e delle clausole dei CCNL di settore che escludevano dette voci dalla retribuzione feriale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i cinque motivi in ragione della loro stretta connessione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, già affermato da numerosi precedenti di legittimità, secondo cui la retribuzione feriale comprende ogni importo che si ponga in rapporto di collegamento con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, dovendosi assicurare una situazione retributiva equiparabile a quella ordinaria. Una diminuzione della retribuzione durante le ferie potrebbe infatti dissuadere il lavoratore dall’esercitare il proprio diritto, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea.
La Corte ha disatteso l’argomento dell’Azienda secondo cui la valutazione del collegamento tra voce retributiva e mansioni spetterebbe in via esclusiva alla contrattazione collettiva. Il primato del diritto dell’Unione europea impone, ricorrendone le condizioni, di disapplicare o interpretare conformemente le norme interne, statali, regionali o pattizie che si pongano in contrasto con esso. Non è sufficiente che il contratto collettivo escluda una indennità dalla retribuzione feriale per rendere legittima l’esclusione, dovendosi prima verificare la conformità di tale esclusione al diritto UE.
Quanto alla dedotta apoditticità della valutazione di dissuasività, la Corte territoriale ha calcolato l’incidenza delle indennità sulla retribuzione complessiva, stimandone la non irrisorietà e deducendone l’attitudine a influenzare la decisione sulla fruizione delle ferie. Trattandosi di un apprezzamento di fatto, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità una volta esclusa l’apparenza della motivazione.
La Corte ha infine respinto l’ultimo motivo, con cui l’Azienda invocava il principio della limitazione temporale degli effetti delle pronunce della Corte di giustizia. Tale limitazione ha carattere eccezionale, può essere disposta solo dalla stessa Corte di Lussemburgo nella sentenza che statuisce sull’interpretazione e richiede la rigorosa verifica di precise condizioni, che nella specie non ricorrono. Nessuna delle sentenze sulla retribuzione feriale, tantomeno la sentenza Hein, ha mai accolto un’istanza di graduazione degli effetti temporali.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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