Inammissibile appello avverso ordinanza collegiale se rito sommario (Cass. civ. Sez. II n. 3032 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regime impugnatorio del provvedimento che decide la controversia per compensi professionali si individua in base alla forma concretamente adottata dal giudice, purché frutto di consapevole scelta. In assenza di indici formali contrari, la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale segnala in modo univoco l’opzione, anche implicita, per il rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Ne deriva che l’ordinanza è inappellabile e ricorribile per cassazione, secondo il principio dell’apparenza a tutela dell’affidamento della parte. Le eventuali nullità procedimentali connesse al mancato mutamento del rito non mutano il rimedio esperibile: vanno fatte valere con l’impugnazione imposta dalla forma adottata.
Il Fatto
Un avvocato agisce contro un proprio cliente per il pagamento dei compensi professionali con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.. Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, accoglie la domanda e condanna il convenuto.
Quest’ultimo propone appello, contestando la regolarità della notifica effettuata in proprio dal difensore e lamentando di aver ricevuto notizia del giudizio mediante PEC priva degli allegati. La Corte d’Appello di Palermo accoglie il gravame, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e dell’ordinanza, condannando l’attore alle spese. L’attore ricorre per cassazione, deducendo che il provvedimento sarebbe stato impugnabile solo con ricorso diretto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale in tema di controversie per onorari del difensore: per individuare il regime impugnatorio conta la forma adottata dal giudice, sempre che sia espressione di una scelta consapevole. Richiama Cass. n. 26083/2021, Cass. n. 4904/2019 e Cass. n. 26347/2019, secondo cui l’opzione per il rito sommario può ricavarsi anche in via implicita, valorizzando la decisione assunta con ordinanza monocratica.
Il Collegio ribadisce il principio dell’apparenza: l’identificazione del mezzo di impugnazione va operata con esclusivo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito concretamente adottato, a tutela dell’affidamento della parte (richiamate Cass. n. 17646/2021, Cass. n. 23390/2020, Cass. n. 2948/2015 e Cass. n. 20811/2010).
Nel caso concreto, in assenza di indici formali contrari, la scelta del Tribunale di decidere in composizione collegiale, pur dopo l’iniziale assegnazione a un giudice delegato, depone univocamente per la riconduzione del procedimento al rito sommario speciale. Né il decreto presidenziale di designazione né il provvedimento di fissazione dell’udienza esprimono una consapevole opzione per il rito codicistico, essendo il lemma “delega” compatibile con figure diverse. È la successiva rimessione al Collegio a rivelare l’opzione implicita, con la conseguenza che l’ordinanza è inappellabile.
La Corte aggiunge che l’omesso mutamento del rito all’esito della prima udienza, imposto dall’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, può integrare una violazione procedimentale, come chiarito da Cass. n. 23783/2024 e Cass. n. 13856/2022. Tuttavia tali invalidità incidono sulla decisione e devono essere fatte valere con il rimedio impugnatorio imposto dal principio dell’apparenza.
Poiché l’appello era inammissibile, la Corte accoglie il ricorso e, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Il secondo motivo resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità e di quello di appello seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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