Indagini bancarie, prova contraria analitica e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 3205 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, offrendo una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, sì da provare come ciascuna operazione sia estranea a fatti imponibili. La censura che si risolva nella sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze di fatto è inammissibile in sede di legittimità. In ipotesi di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato, è precluso ove il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che sono tra loro diverse.

Il Fatto

L’Ufficio notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando a tassazione, come redditi diversi, accrediti in contanti e a mezzo assegni per complessivi € 38.954,00, ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati di € 2.593,00, con liquidazione della maggiore IRPEF e accessori.

Il contribuente proponeva ricorso davanti alla C.t.p. di Roma, che lo rigettava. La C.g.t. di II grado del Lazio confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Esperita la proposta di definizione anticipata, il contribuente presentava istanza di opposizione, chiedendo la decisione della causa.

La Motivazione della Corte

I cinque motivi — tutti incentrati sulla dedotta violazione dell’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché su vizi motivazionali — sono esaminati congiuntamente per affinità delle censure e dichiarati inammissibili. Il contribuente contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della prova contraria idonea a giustificare le operazioni bancarie attenzionate.

La Corte richiama il consolidato principio in materia di indagini bancarie, secondo cui i dati risultanti dai conti soddisfano l’onere probatorio dell’Amministrazione e determinano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, cui è richiesta una prova analitica e non generica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario. Nel testo sono richiamate, in proposito, Cass. n. 6022/2024, Cass. n. 2928/2024 e Cass. n. 13112/2020.

La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha correttamente applicato tali principi: sui versamenti in contanti non risultava provata la provenienza delle somme; per i canoni di locazione i versamenti erano previsti su altro conto; mancavano gli estratti conto esteri richiesti dall’Ufficio; quanto ai documenti denominati “assegni”, non era identificabile l’identità del soggetto che aveva operato l’accredito. La documentazione prodotta è stata quindi ritenuta insufficiente a dimostrare la natura non imponibile delle somme.

La Corte rileva poi che le censure, in realtà, si risolvono nella sollecitazione di una nuova valutazione di risultanze di fatto, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito (Cass., SS.UU., sent. n. 34476/2019).

Il quarto motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità: opera la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 143/2012, che per l’ipotesi di doppia conforme preclude la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che erano tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5947/2023). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente alle spese e alle somme ai sensi degli artt. 380-bis e 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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