Nullità della sentenza d’appello per violazione del termine di trenta giorni di preavviso dell’udienza (Cass. civ. Sez. 5 n. 15408 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, almeno trenta giorni prima, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61, assolve a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. In caso di cassazione, la Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta una questione di mero diritto.
Il Fatto
La società, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso intrattenimento, era stata sottoposta a verifica per l’anno d’imposta 2009, conclusasi con un processo verbale di constatazione nel quale erano contestate violazioni in materia di IVA, imposte dirette e imposta sugli intrattenimenti. Sulla base di tale attività istruttoria, l’Ufficio aveva emesso un atto di contestazione con il quale era stata irrogata alla società una sanzione amministrativa per l’omesso versamento di tale ultima imposta.
La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva rigettato il ricorso avverso l’atto di contestazione. La società aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello. La società, nel frattempo posta in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la società deduceva la violazione degli artt. 31, 32 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 101, 156 e 159 c.p.c., lamentando che la Segreteria della Commissione tributaria regionale avesse comunicato l’avviso di trattazione dell’udienza di appello con un preavviso inferiore ai trenta giorni previsti dalla legge, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini. Tale violazione avrebbe inciso sul diritto di difesa, impedendo sia il deposito tempestivo di memorie e documenti sia la partecipazione all’udienza di discussione.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio per cui la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza assolve a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ha precisato che la sua omissione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, con possibilità di decisione nel merito da parte della Suprema Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 32434/2025; Cass. n. 27837/2018).
Nel caso di specie, il termine di trenta giorni tra la comunicazione, avvenuta il 26 luglio 2017, e l’udienza del 12 settembre 2017 non era stato rispettato. La Corte ha disatteso la tesi della controricorrente, che riteneva il termine non perentorio, evidenziando come la circostanza non fosse oggetto di contestazione.
Gli ulteriori motivi, riguardanti la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo e la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all’atto di contestazione, sono rimasti assorbiti.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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