Diniego di discussione orale e lesione del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3259 del 09.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel periodo emergenziale, ove il provvedimento organizzativo del capo dell’ufficio non subordini l’accoglimento della richiesta di discussione orale ad alcuna ragione o requisito di contenuto, il giudice che intenda procedere comunque alla trattazione scritta deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano il diniego del rinvio ad udienza successiva. La mancata risposta all’istanza tempestiva della parte, che non abbia dato luogo ad alcun bilanciamento motivato, integra una insanabile lesione del diritto di difesa. Il vizio afferisce a diritti processuali essenziali e non richiede ulteriori allegazioni, poiché il nesso funzionale tra le difese e la decisione assunta è in concreto irripetibile. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata.

Il Fatto

La ricorrente aveva agito nei confronti del Comune per l’accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria D3, per le differenze retributive e per il risarcimento del danno da demansionamento. Il Tribunale di Sassari aveva rigettato le domande e la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva respinto l’appello, rilevando il mancato deposito dei fascicoli di parte di primo grado e l’inammissibilità delle domande relative al periodo anteriore alla stabilizzazione per decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010.

Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo, per ragioni logiche, il secondo motivo, che censura il diniego della discussione orale e del deposito di note scritte, in violazione dell’art. 83, comma 7, d.l. n. 18/2020 e degli artt. 111 Cost. e 101 cod. proc. civ.

Il decreto del Presidente della Corte di Appello di Cagliari aveva previsto lo svolgimento dei procedimenti secondo le modalità di trattazione scritta, stabilendo che, ove anche una sola parte avesse chiesto la discussione orale o il deposito di note autorizzate, il procedimento sarebbe stato rinviato a data successiva. Il difensore della ricorrente aveva tempestivamente depositato istanza in tal senso. Di tale istanza la sentenza impugnata non ha dato conto: essa è rimasta senza risposta.

Poiché il decreto non subordinava l’accoglimento della richiesta ad alcuna ragione né a requisiti di contenuto, non rilevano le prospettazioni del Comune sull’insussistenza delle ragioni addotte e sull’asserita irritualità della nota.

La Corte richiama l’orientamento per cui la trattazione scritta non determina di per sé nullità della sentenza e garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa (Cass. n. 6033/2023 e Cass. n. 11271/2023). Osserva tuttavia che il diniego della discussione orale deve fondarsi su un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere oralmente e l’interesse all’esercizio della giurisdizione; a fronte della tempestiva richiesta, il giudice deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano il diniego del rinvio (Cass. n. 594/2024).

Nel caso di specie si è verificata una lesione del diritto di difesa. La Corte richiama le Sezioni Unite (Cass. n. 36596/2021) e Cass. n. 28299/2022: tale tipologia di vizi non necessita di ulteriori allegazioni, perché la nullità afferisce a diritti processuali essenziali e il nesso funzionale tra le difese e la decisione è irripetibile.

Il secondo motivo è dunque fondato. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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