Esclusa la perequazione retributiva fra dirigenti scolastici di nuova assunzione ed ex capi di istituto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20535 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza scolastica, va esclusa la perequazione, interna all’area, tra il trattamento retributivo dei dirigenti di nuova assunzione e quello degli ex capi di istituto, nonché dei cosiddetti “incaricati annuali”. La retribuzione individuale di anzianità (RIA) e l’assegno ad personam si ricollegano, rispettivamente, alla maggiore esperienza maturata nell’esercizio della funzione direttiva e alla finalità di impedire una reformatio in peius conseguente al formale inquadramento nel ruolo dirigenziale. La diversità delle situazioni a confronto esclude la configurabilità di una disparità di trattamento, atteso che il passaggio alla qualifica dirigenziale, per il dirigente di nuova assunzione, non costituisce una mera progressione verticale ma comporta l’accesso ad altra area, con novazione del rapporto di lavoro. La questione dell’irriducibilità del trattamento retributivo ex art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, se non azionata nei gradi di merito, introduce una differente causa petendi ed è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una docente di scuola primaria, divenuta dirigente scolastico a seguito del superamento di un apposito concorso con decorrenza dal 1° settembre 2007, agiva in giudizio per ottenere le differenze retributive maturate sino al collocamento in quiescenza. La ricorrente lamentava la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo di presidi, ai quali è riconosciuta la RIA ai sensi degli artt. 37 e ss. del c.c.n.l. 2000/2001, e rispetto agli ex presidi incaricati, ai quali spetta l’assegno ad personam ex artt. 52 e ss. del c.c.n.l. 2002/2005. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, ha escluso la comparabilità delle situazioni, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Supreme Corte, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ha ribadito il principio per cui la scelta della contrattazione collettiva di accordare la conservazione del livello retributivo raggiunto solo ad alcune categorie non integra una disparità di trattamento. Richiamando il precedente di Cass. Sez. L, 11/07/2023, n. 19673, la Corte ha evidenziato che le parti collettive, nel passaggio al nuovo sistema retributivo per l’area della dirigenza scolastica, hanno dovuto tener conto delle precedenti disposizioni contrattuali che valorizzavano l’anzianità di servizio. Pertanto, accanto a un regime ordinario per i dirigenti di nuova assunzione, sono stati previsti due trattamenti “speciali”, destinati ad esaurirsi nel tempo, per evitare che l’acquisizione della qualifica dirigenziale si risolvesse in un peggioramento per coloro che avevano già svolto funzioni direttive. La RIA, infatti, non si ricollega alle caratteristiche oggettive delle mansioni, ma alla permanenza in un determinato ruolo, sicché l’anzianità maturata come docente non è equiparabile a quella acquisita nell’espletamento della funzione di capo di istituto, attesa l’assoluta diversità dei due ruoli.
Quanto ai dirigenti provenienti dalla funzione di incaricato annuale, la Corte ha precisato che le parti collettive non hanno attribuito loro la RIA, bensì un assegno personale riassorbibile, ex art. 58 del c.c.n.l. del 2006, finalizzato a impedire la reformatio in peius che si sarebbe verificata per la diversità dei sistemi retributivi. Anche in tal caso, la previsione si giustifica in ragione della valorizzazione della diversa esperienza professionale pregressa, rendendo insussistente l’asserita equiparazione con la posizione della ricorrente.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura infondata nella parte in cui ripropone la disparità di trattamento e inammissibile nel resto. Il richiamo all’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 in tema di irriducibilità del trattamento retributivo non introduce una mera diversa qualificazione giuridica del fatto, ma una differente causa petendi. Tale questione, implicando una diversa allegazione in fatto circa l’arretramento del trattamento retributivo, non era stata proposta nei gradi di merito, dove il titolo della domanda era costituito esclusivamente dalla rivendicazione delle medesime attribuzioni riconosciute ad altre categorie, in termini di disparità di trattamento. La ricorrente non ha inoltre rispettato i principi di specificità e autosufficienza del ricorso per dimostrare l’avvenuta proposizione di tale diversa domanda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.