Azione di accertamento negativo dell’indebito previdenziale e termine decadenziale ex art. 22 D.L. n. 7/1970 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4424 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema decadenziale di cui all’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito con modificazioni in legge n. 83 del 1970, si applica anche all’azione di accertamento negativo dell’indebito proposta dall’accipiens nei confronti dell’Inps, trattandosi di giudizio che concerne l’accertamento del diritto a trattenere le prestazioni contestate. L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione o di variazione del numero delle giornate lavorative entro il termine decadenziale. Il termine di 120 giorni decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi, quale che sia la causa della definitività di esso, ovvero dalla comunicazione di rigetto della domanda di disoccupazione agricola, trattandosi di atto idoneo a palesare l’intervenuta cancellazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda della ricorrente volta a ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2009 al 2012 e la condanna dell’Inps alla restituzione delle indennità di disoccupazione già corrisposte.
La Corte territoriale ha fondato il decisum sulla statuizione di intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, rilevando che, pure a voler calcolare il termine dalla data più favorevole per l’interessata, coincidente con la diffida dell’Inps del 23 dicembre 2015, il termine era senz’altro maturato al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 12 giugno 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, che censuravano l’applicazione della decadenza a una fattispecie concernente un provvedimento di indebito e la mancata conoscenza del provvedimento di cancellazione. Il Collegio ha premesso che ogni verifica demandata muove dai fatti accertati nella sentenza impugnata, essendo impedita ogni diversa ricostruzione dalla presenza di una pronuncia cd. doppia conforme.
La Suprema Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 consente l’impugnazione del provvedimento di accertamento degli operai agricoli entro trenta giorni dinanzi alla commissione provinciale, mentre l’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 stabilisce che contro i provvedimenti definitivi l’interessato propone azione giudiziaria nel termine di 120 giorni. Quanto al dies a quo, la giurisprudenza di legittimità lo fissa al momento della notifica del provvedimento di cancellazione o della presa di conoscenza del medesimo.
La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo considerato la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione da parte dell’Inps e, comunque, la diffida del 23 dicembre 2015 quale decorrenza più favorevole per la parte interessata. Accertata l’assenza di ricorsi in sede amministrativa, i giudici di merito hanno giudicato definitivi i provvedimenti di cancellazione allo spirare del trentesimo giorno dalle date indicate e hanno concluso coerentemente per la tardività dell’azione proposta il 12 giugno 2017.
Quanto al terzo motivo, relativo all’errore scusabile e all’affidamento della ricorrente, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto la previsione di termini decadenziali giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, essendo l’iscrizione presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali. La fissazione del termine di decadenza risponde all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con esonero dalle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dichiarazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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