Rimborso sostituzioni pediatri: la comunicazione mensile non prova le ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3417 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rimborso delle sostituzioni dei medici pediatri di libera scelta, disciplinate dall’art. 21, commi 4, 5 e 6, dell’Accordo collettivo nazionale del 29.07.2009, la comunicazione mensile con cui il pediatra indica il nominativo del sostituto e il numero delle ore non integra di per sé la prova dei fatti costitutivi del credito. Il riferimento al pagamento di «quanto dovuto» consente all’azienda sanitaria di accertare l’effettivo svolgimento delle ore e di contestare la pretesa. Contestata la debenza, grava sul preteso creditore l’onere della prova della sostituzione, non essendo configurabile alcun obbligo di pagamento automatico, in coerenza con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Il Fatto
Un medico pediatra di libera scelta agiva in sede monitoria per ottenere il rimborso previsto dall’art. 21, comma 4, dell’Accordo collettivo nazionale per le sostituzioni effettuate nel periodo gennaio-giugno 2012, per un totale di 800 ore. L’azienda sanitaria si opponeva al decreto ingiuntivo e il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1209/2019, rigettava il gravame del pediatra. Il giudice di secondo grado riteneva che l’azienda, dopo la notifica del decreto, avesse corrisposto quanto dovuto per 412 ore e contestato le restanti 388, con la conseguenza che sul professionista gravava la prova dell’effettivo svolgimento delle ore controverse. Avverso tale pronuncia il pediatra proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre l’azienda sanitaria restava intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che, in ragione della natura sindacale della materia, per ottenere il rimborso fosse sufficiente la presentazione della comunicazione mensile contenente il nominativo del sostituto e il numero delle ore, senza che l’azienda potesse muovere contestazioni. La Corte respinge l’interpretazione proposta, rilevando che essa non trova riscontro nel dato testuale dell’art. 21, commi da 4 a 6, dell’A.C.N.
Il comma 6 della disposizione prevede che l’azienda provveda al pagamento «di quanto dovuto» al medico sostituito, e non di quanto richiesto dal pediatra. Da tale formula la Corte desume che all’azienda sanitaria è consentito l’accertamento della debenza delle somme pretese e, quindi, dell’effettivo svolgimento delle ore di sostituzione. Un’interpretazione opposta, che imponesse il pagamento senza possibilità di contestazione, risulterebbe radicalmente contrastante con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
La Corte esclude inoltre la pertinenza della giurisprudenza in materia di permessi sindacali, oggetto del quarto motivo, per la radicale diversità delle materie. Quanto ai vizi procedurali dedotti con il quinto e il sesto motivo, essi sono giudicati infondati: dalla motivazione della corte territoriale emerge che l’azienda, già con l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva contestato la debenza delle ulteriori 388 ore «per carenza di prova».
Il giudice di secondo grado, quindi, non ha commesso alcuna violazione processuale riesaminando la questione della ripartizione dell’onere della prova negli stessi termini già propri del giudizio di primo grado. La contestazione circa l’effettiva sussistenza della sostituzione costituiva necessaria conseguenza dell’atto di opposizione, con cui l’azienda aveva affermato di non dovere nulla per le ore controverse: da ciò derivava l’onere per il preteso creditore di dimostrare la sussistenza del diritto, rimasto non provato. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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