Cittadinanza e sicurezza nazionale: motivazione attenuata e diniego legittimo (TAR Lazio n. 8158 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, ove il diniego sia fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 è assolvibile in forma attenuata e per relationem, mediante richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa degli organi di sicurezza, senza che se ne debba riportare analiticamente il contenuto nel corpo dell’atto. Il carattere secretato delle informazioni, non ostensibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 415/1998, rende infondata la censura di omissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’interesse del richiedente alla naturalizzazione è recessivo rispetto alla salvaguardia della sicurezza nazionale, con valutazione ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 6 ottobre 2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Con decreto del 10 settembre 2024 il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, essendo emersi elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la sostanziale assenza di motivazione, non ancorata a concreti elementi fattuali, e l’omesso invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che non gli avrebbe consentito di conoscere gli elementi posti a base del futuro provvedimento negativo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, osservando che l’Amministrazione ha valutato in maniera non manifestamente illogica la posizione del richiedente, in ragione della rinvenuta contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica. A seguito dell’istruttoria disposta con ordinanza interlocutoria, l’Amministrazione ha depositato l’informativa degli organi di sicurezza, dalla quale emerge il coinvolgimento del ricorrente nell’ambito investigativo relativo al radicalismo islamico.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui tali convinzioni sono significative di una mancata adesione ai valori della comunità nazionale e non depongono per una concreta ed effettiva integrazione nel Paese. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi costituisce, dunque, valida motivazione per relationem.
Quanto all’intensità dell’obbligo motivazionale, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, secondo cui l’interesse del cittadino straniero è recessivo rispetto agli interessi della comunità nazionale e l’obbligo esplicativo può essere calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, la cui piena ostensione potrebbe pregiudicare investigazioni penetranti e rischiose. È sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego, senza dover esternare tutte le valutazioni interne sul giudizio di pericolosità.
Sotto il profilo del preavviso di rigetto, il carattere secretato delle informazioni, non ostensibili ex art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 415/1998, preclude l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cui ratio presuppone che l’interessato sia posto in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi posti a base del provvedimento negativo. Il Collegio ha aggiunto che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Il Tribunale ha infine precisato che la valutazione ministeriale è insindacabile nel merito, essendo preminente la sicurezza nazionale, e che la cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che nessun dubbio di inaffidabilità sussista, con valutazione prognostica sui futuri pericoli. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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